Disciplina giuridica ed economica relativa alle borse di studio e ai dottorati di ricerca nelle università fruiti dal personale della scuola Stampa

Riguarda chi è in servizio sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato e che chiede, a tal fine, di fruire del congedo straordinario previsto dalla normativa vigente. Con riferimento alla possibilità di prorogare il congedo oltre l'effettiva durata del corso (per la preparazione e la discussione della tesi), la nota ministeriale precisa che tale proroga non è consentita, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe. Quanto al congedo da riconoscere al personale con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche, viene chiarito che nei confronti di tale personale il congedo è limitato alla durata del rapporto di lavoro ed è concesso secondo le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola in vigore. Importante è, invece, la precisazione che le predette disposizioni esplicano la propria validità sotto il profilo giuridico ma non sotto quello economico. Si esclude, pertanto, la conservazione (come avviene per il personale di ruolo) della retribuzione durante il periodo di frequenza del dottorato.
(Fonte: F. Bastianini, ItaliaOggi 01-03-2011)