Emendamenti al testo del DDL n. 1905 approvati in aula dal Senato Stampa

ART. 1

1.301

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Approvato

Al comma 1 sostituire le Parole: «sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza» con le seguenti: «sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».

1.302 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

AL comma 2, sostituire le parole: «, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"», con le seguenti: «. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero", le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti».

1.305 (testo 2)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli; anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso fomativo».

1.313

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comrna 4, sostituire le parole: «coesione territoriale del Paese» con le seguenti: «coesione nazionale».

1.315

PICCIONI, ASCIUTTI

Approvato

Al comma 5, sopprimere le parole: «su base regionale».

1.316

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «delle performance» con le seguenti: «dei risultati».

 

ART. 2

2.265 (testo 2)

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole».

 

2.326

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «in campo gestionale e di un'esperienza professionale» con le seguenti: «in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale».

2.327

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Approvato

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio, con mandati opportunamente abbreviati di alcuni membri in caso di rinnovo dell'intero consiglio;».

2.333

MENARDI

Approvato

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» con le seguenti: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso».

2.348

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera b), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio» con le seguenti: «comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni».

2.354

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera f) sopprimere la parola: «almeno».

2.365

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere d), g) ed l), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti».

.370

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, lettera h) dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

 

ART. 3

3.3 (testo 2)

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.11

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

3.300

PISTORIO

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «e delle risorse,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1».

3.302

ASCIUTTI

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «alta formazione», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, nonché all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88».

 

ART. 4

4.310 (testo 2)

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

Approvato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;».

ART. 5

5.318 (testo 2)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comma 5 sostituire le parole: «non superiore al 3 per cento», con le altre: «non superiore al 10 per cento».

 

ART. 8

8.900

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti:«tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,».

 

ART. 9

9.302 (testo 3)

QUAGLIARIELLO

Approvato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «o con finanziamenti privati» con le seguenti: «ovvero con finanziamenti pubblici o privati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, le Università possono prevedere con appositi regolamenti compresi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del fondo non derivanti da finanziamenti pubblici e comunque in misura non superiore al 10 per cento dalla commessa o del finanziamento acquisito».

 

ART. 14

14.321

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «, indennità o rimborsi spese» con le seguenti: «ed indennità».

 

ART. 15

15.300

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 comma 5 di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro sentito il CUN;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d). La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 18, comma 6.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 18, comma 6, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 16;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 17;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

8. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi».

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

«3. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 15 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, sopprimere la lettera m).

15.0.300 (testo 4)

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI, CASSON (*)

Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza"».

 

ART. 17

17.301 (testo 2)

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI

Approvato

Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti».

 

ART. 18

18.301 testo 3

IL RELATORE

Approvato nel testo emendato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce altresì, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del ministero e dell'unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

4. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

5. I contratti di cui al comma 4, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a trecentocinquanta ovvero duecento ore. l contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 15. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi individuali con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

7. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 6 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 6.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del trenta per cento.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

 

ART. 22

22.307 (testo 2)

PITTONI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale, adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e della loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento».

22.401

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 15 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge».