RICERCATORI. PENSIONAMENTO. LA DEROGA NON VALE PER LORO SECONDO IL CdS Stampa
Il Consiglio di Stato, con la sentenza nr.1672 depositata il 26 marzo scorso ha deluso le aspettative di alcuni ricercatori, con incarico di professore aggregato, di rimanere, in servizio per altri due anni oltre il periodo massimo di anzianità pensionistica (40 anni di servizio) al pari dei loro colleghi professori. I Giudici di Palazzo Spada, nell'interpretare la normativa (di cui all'art. 72 del D.L. n.112/2008 conv. in legge nr.133/2008) che consente alle pubbliche amministrazioni di mandare in pensione il loro personale, automaticamente al compimento del 40° anno di servizio, hanno ritenuto che, non essendo riconducibile nell'ambito universitario la figura dei predetti ricercatori a quella dei professori, risulta inapplicabile ai primi, la deroga normativa prevista solo per i secondi, (dal comma 11 del richiamato decreto legge) e concernente la possibilità, di rimanere in servizio per altri due anni oltre i 40 consentiti. La sentenza citata affronta peraltro l’attualissimo tema del contenimento della spesa pubblica nel contesto del pubblico impiego con riferimento all’istituto del trattenimento in servizio, spiegando come con l’entrata in vigore della predetta normativa (D.L. n.112/2008 conv. in legge nr.133/2008) sia cambiata la prospettiva posta alla base della scelta di continuare il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile. In altri termini, prima della riforma, in capo al lavoratore, si riconosceva il diritto e quindi il potere di ritardare la pensione per altri due anni, con il sopraggiungere della predetta normativa, invece, tale opzione non rileva più come una pretesa del lavoratore, ma si atteggia come semplice richiesta rivolta alla pubblica amministrazione, cui compete il potere discrezionale di consentire il prolungamento del periodo lavorativo o al contrario di interromperlo, a seconda delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima. L'ipotesi del trattenimento in servizio e divenuta quindi un'eccezione alla regola dell'interruzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Un ateneo, qualora decida di trattenere in servizio un ricercatore sulla base della particolare esperienza professionale acquisita, ha l'obbligo di motivare le ragioni oggettive in virtù delle quali quel docente sia indispensabile al punto di sacrificare il contrapposto interesse pubblico al contenimento della spesa, che è invece la regola.
(Fonte: L. Papaleo, ItaliaOggi 09-04-2013)