TAR LAZIO 16.06.22, SENT. N. 8078. NECESSITÀ DI CONFORMARE L’ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA ALLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO FRA NUMERO DI STUDENTI E IDONEITÀ DELLE STRUTTURE Stampa

Il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all'autonomia universitaria, in funzione dell'esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l'esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute (cfr. Corte Cost. sent. n. 383/1998, con principi analoghi enunciati sia dalla Corte di Giustizia che dalla CEDU, come meglio illustrato nella sentenza di questo Tribunale n. 12042/2019). Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l'accesso alla facoltà di medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078). (F: Oss. Univ. gennaio 2023)