CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI A POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO. DA INDIVIDUARSI ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE E ALLE FUNZIONI CHE CARATTERIZZANO I SINGOLI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI Stampa

La legge n. 240/2010 pone la regola secondo cui i criteri di selezione devono individuarsi esclusivamente con riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari individuati da apposito Decreto Ministeriale. Lo scopo della disposizione è di evitare che i singoli atenei, individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare, avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività. In un caso segnalato da Osservazioni Universitarie, il bando era stato confezionato con la previsione di un requisito di qualificazione eccentrico rispetto alla declaratoria dello specifico settore scientifico- disciplinare, in violazione dell'art. 18 c. 1 della legge 240/2010; il che ha poi orientato in senso sostanzialmente discriminatorio sia la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, sia – almeno in parte – le stesse valutazioni di quest'ultima. Quanto sopra, non consentendo di escludere l'ipotesi di un esito concorsuale arbitrario e precostituito, ha fatto sì che il TAR interessato, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accogliesse e per l'effetto annullasse i provvedimenti impugnati. (F: Oss. Univ. gennaio 2023)