ULTERIORE ABBATTIMENTO DEL TURNOVER CON IL DLgs 49 e il DL 95 Stampa

Il decreto legislativo n. 49 prevede per il 2012 l’adozione di sistema di programmazione economico-finanziaria sulla base di principi che mirano a “riequilibrare” la consistenza delle spese per il personale alle disponibilità di bilancio patrimoniale degli atenei. Le nuove modalità di calcolo e di monitoraggio dei bilanci cancellano il precedente limite di spesa per l’assunzione di personale fissato dalla Legge 449/1997 e conosciuto come “limite del 90%”. La legge stabiliva un rapporto massimo al 90% tra assegni fissi AF(Ti) e fondo di finanziamento ordinario (FFO). Se con assegni fissi si consideravano quelli relativi alle spese per personale a tempo indeterminato, ai fini del calcolo delle risorse degli atenei entravano nel computo esclusivamente quelle provenienti dall’erogazione del ministero come FFO. Il reclutamento – nei limiti al turn-over vigenti – era quindi possibile se AF(Ti)/FFO ≤ 90%. Oltre questa soglia il turn-over degli atenei veniva bloccato. Ora il DLgs. n. 49 definisce una nuova modalità di calcolo del rapporto tra spese per il personale e le risorse a bilancio dell’ateneo. La nuova modalità di calcolo del rapporto e il nuovo limite di spesa sostituiscono, in buona sostanza, “il vecchio 90%”. Il nuovo limite di spesa per assunzioni di personale risulta pari all’80%. Per individuare quanto un ateneo può utilizzare dei punti organico disponibili in funzione di questo rapporto è necessario, tuttavia, tener conto di un secondo indicatore, anche’esso condizionante: l’indicatore delle spese per indebitamento (ISI) dato dal rapporto tra entità dei mutui accesi dagli atenei ed entrate in bilancio. La premessa era necessaria per comprendere come la vecchia soglia del 90% sia oggi superata da nuovi meccanismi di monitoraggio più complessi. Se fosse confermata la previsione di un superamento del limite dell’80%, anche percentuali di indebitamento molto basse comporterebbero un turn-over massimo al 20% delle risorse disponibili. Ben al di sotto, pertanto, dell’attuale 50% previsto per questi atenei con la precedente normativa. In termini generali, possiamo affermare che se l’intento del legislatore era quello di dotarsi di un modello di analisi della virtuosità dei bilanci più efficace di quello previsto dalla Legge 449/1997, è riuscito a definire un modello tanto più dettagliato quanto complicato che rischia di avere quale unico reale effetto l’abbattimento delle capacità di reclutamento degli atenei italiani.
(Fonte: A. ArienzoE. Rucci, roars 25-06-2012).
Si può aggiungere che questa previsione è stata poi ampiamente confermata dal D.L. 95 del 6 luglio (c.d. spending review) che estende il blocco del turn over al 20% fino al 2014 (Vedi la nota successiva).