RIENTRO DEI CERVELLI. CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEI BENEFICI FISCALI Stampa

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi sulle modalità applicative delle agevolazioni fiscali per incentivare il rientro in patria dei lavoratori italiani all'estero. A quasi un anno e mezzo dall'approvazione parlamentare, la circolare 14/E del 4 maggio 2012 scioglie i dubbi attuativi della complessa normativa, contenuta nella Legge n. 238 del 30/12/2010 e in numerosi altri decreti, che finora ne avevano di fatto impedito l'efficacia. In particolare, le linee guida focalizzano vari aspetti chiave: identificazione dei beneficiari, requisiti, portata degli incentivi, decorrenza e decadenza. Il regime di parziale detassazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi per un periodo di cinque anni - dal 2011 al 2015 - sarà dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini. Potranno beneficiarne i cittadini dell'Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, abbiano "maturato esperienze culturali e professionali all'estero", studiando, lavorando o conseguendo una specializzazione post lauream fuori del Paese di origine e dall'Italia. L'agevolazione sarà sottoposta a decadenza nell'eventualità che il beneficiario "trasferisca nuovamente la propria residenza o domicilio all'estero prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione". La circolare evidenzia che il termine "assunzione" assorbe sia le attività di lavoro dipendente che quelle che per il Fisco producono "redditi assimilati", fattispecie quest'ultima in cui rientrano anche le somme ricevute a titolo di borse di studio. (Fonte: L. Moscarelli, rivistauniversitas 09-05-2012)