NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DI AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Stampa

Sulla legge che disciplina le nomine dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, la legge regionale 6 del 2011, arriva il semaforo rosso della Corte costituzionale. La Consulta, con la sentenza depositata giovedì mattina, ha ritenuto così fondate le questioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ritenendo lesa l’autonomia dell’Università. Una sentenza che però non avrà ripercussioni sulla sanità umbra. Come spiegano da palazzo Donini, infatti, sede della giunta regionale, i rilievi sono giusti ma la sentenza non avrà alcun effetto pratico. Questo perché nel nuovo testo di riforma della sanità, che sarà approvato il 28 maggio prossimo, è prevista proprio l’istituzione delle aziende ospedaliero-universitarie, prima non previste, con tutto il necessario coinvolgimento dell’ateneo per quanto riguarda nomina e valutazione. Le questioni sollevate Le questioni sollevate a suo tempo dal Governo Berlusconi riguardavano la violazione dell’articolo 117 della Costituzione e l’articolo 33 sesto comma della norma impugnata. «La normativa qui censurata – si legge nella sentenza – disciplina in modo autonomo e unilaterale le modalità di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento di intesa con il rettore soltanto ai nominativi dei candidati idonei, contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale».
La norma «ha leso – secondo la Corte – l’autonomia universitaria sottraendo all’Ateneo ogni effettiva forma di partecipazione» alle suddette nomine. Inoltre, poiché la legge affida «in modo sostanzialmente esclusivo alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell’incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali prevedendo per le aziende ospedaliere soltanto un parere della Conferenza Permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, laddove il procedimento stesso doveva essere definito in uno specifico protocollo d’intesa tra gli enti interessati», sussistono le «denunciate violazioni» della costituzione, nonché del «principio di leale collaborazione tra Università e Regione».
(Fonte: Dan. Bo.umbria24.it 17-05-2012)