TRATTAMENTO DI BUONUSCITA DEI PROFESSORI IN PENSIONE Stampa

Con sentenza n. 10309 del 7 ottobre 2021, la Sez. III stralcio del TAR Lazio ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata dell'art. 6, comma 1, D.P.R. 1092/1973, in relazione al richiamo operato dall'art. 14, D.P.R. 1032/1973 in punto di riconoscimento dei servizi computabili per la determinazione del trattamento di buonuscita dei Professori in pensione. In situazione di cumulo di rapporti d'impiego consentito da legge, il trattamento di buonuscita deve valutarsi anche per la ricostruzione degli anni si servizio utili per l'indennità di buonuscita.
Inoltre Il TAR Lazio (sentenza 11.11.21 n. 11599) in tema di indennità di buonuscita dei professori universitari, ha precisato che il lavoratore collocato in quiescenza ha un vero e proprio diritto alla percezione dell'indennità di buonuscita. ll TAR ha infatti rammentato che l'art. 26 del D.P.R. 1032/1973 prevede che "l'indennità di buonuscita...è liquidata d'ufficio", senza che sia richiesta la presentazione di alcuna istanza da parte dell'interessato. Sussiste l'obbligo di provvedere a carico dell'INPS e di concludere con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione/notifica della decisione. (F: Oss. Univ. 20.10.21 e 15.11.21)