PNRR: LE PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’UNIVERSITÀ Stampa

Il 7 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Il decreto contiene anche una prima serie di interventi sull'università.
Borse di studio. L'art. 12 disciplina le borse di studio per l'accesso all'università, prevedendo che nelle more della definizione dell'importo standard della borsa di studio e del relativo decreto, gli importi delle borse di studio siano definiti in deroga dal principio dei LEP (Livello Essenziale nelle Prestazioni) e quindi i fondi PNRR confluiscano nel fondo integrativo statale e siano distribuiti secondo le usuali modalità di ripartizione di quel fondo.
Supporto tecnico al MUR. L'art. 13 permette al Ministero dell'Università e della Ricerca di acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, usando a questo scopo 10 milioni di euro da Fondi di riserva MEF 2021. Questi servizi sono diretti al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR.
Adeguamento delle Classi di laurea. L'art 14 interviene con due commi diversi sugli ordinamenti didattici. Il comma 1, per promuovere l'interdisciplinarietà, prevede che negli ordinamenti didattici una parte dei crediti formativi possa essere riservata ad attività affini o integrative, settori scientifico-disciplinari o ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. (Commento FlcCgil: Si rischia così di innescare un processo di liberalizzazione senza criterio dei piani di studio, tra l'altro non favorendo la flessibilità nei piani di studio per i singoli studenti, ma semplicemente la diversificazione di offerte formative rigide da parte dei diversi atenei.). Il comma 2, in presunta coerenza con gli obbiettivi posti dal comma 1 (cioè, l'interdisciplinarità) prevede una razionalizzazione dei settori scientifici disciplinari, secondo la procedura già prevista nella Bassanini bis (art 17, comma 99), cioè Decreti ministeriali su proposta del Consiglio Universitario Nazionale. (Commento FlcCgil: Questo comma si configura di fatto come un sollecito improprio ed una forzatura ai lavori del CUN, anche mettendo in relazione questa revisione con un principio di forte flessibilizzazione degli ordinamenti indicata nel comma 1, che ha forse alle spalle l'ipotesi di trasformare sic et simpliciter gli attuali settori concorsuali in SSD, con evidenti problemi scientifici e didattici.)
Alloggi per studenti. L'art. 15 prevede che, al fine di semplificare la selezione e il monitoraggio della costruzione di nuovi alloggi universitari previsti dal PNRR, si usino procedure esclusivamente digitali, con l'obbligo di indicare i posti letto attesi, favorendo prioritariamente la ristrutturazione degli immobili esistenti.
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale. L'art. 25 interviene in modo mirato e specifico sui PRIN 2020: limitatamente al 2021, è consentito lo scorrimento delle graduatorie di quel bando, secondo modalità individuate con apposito decreto del MUR, anche usando risorse diverse da quelle previsto dal bando.
Mobilità docenti universitari. L'art 26 incentiva con specifici percorsi la mobilità nazionale ed internazionale dei docenti universitari. Al comma 1 conferma la chiamata diretta di professori ordinari, associati e ricercatori in capo a strutture straniere, in similitudine e proseguimento con programmi degli ultimi anni, precisando le procedure di assegnazione ad un SSD oltre ai criteri di chiara fama. Al comma 2, individua una procedura particolare di chiamata (di fatto non comparativa) anche per la mobilità entro il sistema universitario nazionale e quello della ricerca.
(F: http://www.flcgil.it 09.11.21)