IDENTITÀ TESTUALE TRA GIUDIZI IN SEDE DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE Stampa

Con sentenza del 26 agosto 2021, n. 9392, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ha chiarito, in tema di abilitazione scientifica nazionale, che il giudizio finale non è illegittimo nel caso di identità testuale tra il giudizio di due Commissari, o tra il giudizio collegiale e quello di uno dei Commissari. Infatti, "ciò che assume rilevanza non è la necessaria differenziazione testuale tra tutti i giudizi, ma la piena riconducibilità di tutti i giudizi al giudizio collegiale in modo tale da consentire la piena identificazione dell'iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione del giudizio. Il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso" (in tal senso, dello stesso Giudice, cfr. sentenza n. 8249/2021). (F: Oss. Univ. 31.08.21)