ALLE UNIVERSITÀ NON COMPETE PIÙ LA QUALITÀ DI ORGANI DELLO STATO, BENSÌ QUELLA DI ENTI PUBBLICI AUTONOMI Stampa

I giudici del Tar Calabria (sentenza n. 238 del 01-02-21) rilevano che "alle università statali, dopo la riforma della l. 168/1989 sull'autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi"; ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio previsto dagli artt. da 1 a 11 del r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 del r. d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) disciplinato dagli artt. 43 e 45 del r. d. n. 1611 del 1933, con facoltà per l'Ateneo di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera. (F. diritto.it aprile 21)