DOCENTI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO E LIBERO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA Stampa

Corte dei conti sezione. giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana. Sentenza n. 64/A/2020. Mediante la normativa vigente il legislatore ha chiaramente inteso consentire ai docenti universitari a tempo pieno il libero espletamento delle attività di consulenza (tra le quali vanno indubbiamente ricomprese le perizie giudiziarie) in favore di soggetti non solo pubblici ma anche privati, purché non integranti l'esercizio di un'attività libero-professionale (tali intendendosi quelle "non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate in favore di terzi, che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano i caratteri dell'abitualità, della sistematicità e della 'continuatività'"); inoltre è previsto espressamente che i medesimi docenti a tempo pieno possano effettuare, senza necessità di alcuna autorizzazione (salva una mera comunicazione al rettore nelle ipotesi di incarichi a titolo oneroso), sia "attività di collaborazione scientifica e di consulenza rese in qualità di esperto della disciplina" sia "perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte in giudizi". (F: Oss. Univ. dicembre 2020)