SULLA PARTECIPAZIONE DEI TITOLARI DI CONTRATTI DI DOCENZA ALLA PROCEDURA DI CHIAMATA RISERVATA AGLI INTERNI AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 240/2010. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO Stampa

Con sentenza del 21 dicembre 2020, n. 8196, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha affermato che, dopo la modifica dell'art. 23, comma 4 della legge n. 240/2010, realizzata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i titolari di contratti di insegnamento possono partecipare alla procedura di chiamata riservata agli interni prevista dall'art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, con la riforma del 2016, "il legislatore ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 240/2010, e quindi di includere tra coloro che non hanno prestato servizio, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell'art. 23″. Pertanto, "in seguito alla modifica intervenuta nel 2016, sebbene la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 l. 240/2010 non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, nondimeno la stipulazione di detti contratti non impedisce ai destinatari degli stessi di essere tenuti in considerazione per le chiamate dei docenti in seguito alla selezione di cui all'art. 18, comma 4, della medesima legge". (F: Oss. Univ. dicembre 2020)