ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: AVER GIÀ OTTENUTO L’ABILITAZIONE IN PASSATO NON HA ALCUN VALORE DAVANTI AD ALTRA DIFFERENTE COMMISSIONE Stampa

Con sentenza n. 1154 del 28 gennaio 2021, il TAR Lazio, sez. III bis, ha affermato un importante principio che riguarda i candidati che si sottopongono a più procedure di abilitazione scientifica nazionale. Il Collegio giudicante ha ribadito che l'abilitazione può essere rilasciata solo ai candidati che superino due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, mentre la seconda è diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
Ha quindi ricordato che il giudizio di un organo di valutazione che mira a verificare l'idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ferma restando la possibilità di procedere alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.
In questi termini, secondo il TAR Lazio, nessun valore può avere il fatto di aver già ottenuto l'abilitazione, sulla medesima fascia e nel medesimo settore, in annualità precedenti, anche se con giudizi tutti pienamente positivi, posto che le Commissioni sono costituite da professori diversi i quali ben possono avere giudizi differenti. (F: Oss. Univ. gennaio 2021)