ASSUNZIONI. DISCIPLINA PER LA PROGRAMMAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO E DI RECLUTAMENTO DEGLI ATENEI Stampa
I regimi di assunzione sono citati dal sottosegretario Marco Rossi Doria a proposito dello “schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. Il sottosegretario rispondendo a un’interrogazione parlamentare, osserva che la legislazione vigente – l’articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 – prevede un espresso divieto di assunzione, oltre che di indizione di nuove procedure concorsuali, per le università che hanno superato i limiti di spesa previsti dalla disposizione di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ricorda, inoltre, che il divieto trova applicazione se tale circostanza è riscontrata al momento in cui l’assunzione deve essere formalizzata, a prescindere dal fatto che la stessa sussistesse o no anche al momento dell’indizione della procedura concorsuale. Rileva, dunque, che, a legislazione vigente, non è prospettabile alcun intervento che consenta le assunzioni per quelle università la cui situazione di bilancio ricada nelle suddette limitazioni. Sottolinea che la questione potrà comunque essere riconsiderata alla luce di quanto previsto nello “schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Evidenzia che tale provvedimento – diretto, tra l’altro, a monitorare la sostenibilità economica e l’equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei, con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale – individua un limite massimo per le spese di personale e disciplina le misure di contenimento che le università sono tenute ad adottare quando il suddetto valore – calcolato attraverso alcuni indicatori anch’essi definiti nel provvedimento – raggiunge determinate soglie di attenzione, mettendo a rischio la sostenibilità e l’equilibrio del bilancio. Ricorda che lo schema individua una determinata combinazione dei livelli di spesa di personale a carico del bilancio dell’ateneo al fine di quantificare l’utilizzo delle risorse liberate dal turn-over. Tale combinazione è definita con dettagliata gradualità, così permettendo di agire in modo differenziato su situazioni eterogenee, secondo un principio di equità che fa scattare regimi di assunzione diversificati in relazione al livello e alla combinazione degli indicatori relativi all’incidenza delle spese di personale. Precisa, infine, che nel testo attuale è prevista la possibilità di assunzioni di personale anche per gli atenei che superano i nuovi limiti, nel limite del 10 per cento della minor spesa relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente.
(Fonte 15-02-2012)