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20 Novembre
Studenti. Situazione all’università Cattolica del Sacro Cuore PDF Stampa E-mail
Immatricolazioni e finanziamenti in aumento per l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. E' il rettore Lorenzo Ornaghi a cogliere l'occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2011-2012 per fare il punto, durante il suo intervento, sulla situazione dell'ateneo fondato da Padre Agostino Gemelli. L'Universita' Cattolica del Sacro Cuore vanta un'offerta formativa che si articola in 43 corsi di laurea triennale, 39 corsi di laurea magistrale, 5 corsi di laurea a ciclo unico, oltre 100 master di primo e secondo livello, 49 scuole di specializzazione, 17 scuole di dottorato e 3 corsi di dottorato.  E cosi' il numero di giovani che hanno scelto di iscriversi alla Cattolica ha registrato quest'anno un incremento del 3%. ''La crescita delle immatricolazioni è di particolare incoraggiamento'', commenta Ornaghi precisando che ''il 72,5% dei laureati triennali e l'82% dei laureati magistrali del 2009 ha trovato lavoro entro un anno dal conseguimento della laurea''. Sono circa 3.700 gli studenti completamente esonerati dal pagamento delle tasse d’iscrizione, più altri 6 mila che fruiscono di ulteriori agevolazioni economiche specifiche. ''In totale - calcola Ornaghi - più di 9 mila studenti, a diverso titolo, ricevono forme diversificate si sostegno economico, senza contare borse di studio e premi istituiti da soggetti esterni''.
(Fonte: ASCA 09-11-2011)
 
Finanziamenti. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge di stabilità 2012) PDF Stampa E-mail
La legge di stabilità per il 2012, L. 12 novembre 2011, n. 183, ha completato il suo iter parlamentare: il 12 novembre 2011 è stata approvata definitivamente dal Parlamento ed il 14 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 supplemento ordinario n. 234.
Si riportano gli articoli che riguardano l’istruzione, l’università, la ricerca e le professioni.
Art. 3. (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)
67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 al 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».
69. All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
70. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, un’indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarista amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca e designati uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l’articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L’incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale da` luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l’anno 2012 si applica l’articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
73. Per il personale degli enti, accademie e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell’impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l’anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L’assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I permessi eventualmente già autorizzati per l’anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle
esigenze di funzionamento dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnicopratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca e innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83. All’articolo 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e Società tra professionisti)
L’articolo 10 dispone la delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Disciplina l’esercizio delle professioni in forma societaria e abroga la precedente disciplina delle associazioni professionali.
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princıpi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. E` consentita la costituzione di Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità d’investimento; c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla Società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente; d) le modalità di esclusione dalla Società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una Società è incompatibile con la partecipazione ad altra Società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi come la Società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti
iscritta.
8. La Società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art. 11. (Programmazione della ricerca e premialità)
L’articolo 11 stabilisce che il Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca. Tale coerenza può essere assicurata all’atto della ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi proposti dagli stessi enti anche in modo congiunto.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
Art. 33. (Disposizioni diverse)
15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.
Elenco 1 (articolo 3)
Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun ministero
L’articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco allegato alla legge. In tale elenco sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi e viene specificata la quota parte delle riduzioni che incidono sulle spese predeterminate per legge.


Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri
L’articolo 4 propone le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri. In particolare: i commi da 67 a 83 riguardano riduzioni di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il comma 68 riduce il numero dei dirigenti scolastici e dei docenti dei quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica; il comma 69 innalza da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti con incarico a tempo indeterminato; il comma 70 dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che agli istituti scolastici non possa essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; il comma 71 stabilisce che il riscontro di regolarità amministrativo contabile presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è effettuato da due revisori dei conti; il comma 73 stabilisce che gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti per il personale delle istituzioni AFAM; i commi da 74 a 77 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); il comma 78 riduce il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari; il comma 79 stabilisce che le disposizioni dei commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro; il comma 80 stabilisce che - in caso di esonero del direttore didattico nelle istituzioni AFAM dalle attività didattiche - l’istituzione individua un posto da rendere indisponibile all’interno dell’organico del personale docente; il comma 81 dispone l’accantonamento di posti di assistente tecnico negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; il comma 82 istituisce dal 2012 il “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, in cui affluiscono le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti; il comma 83 prevede un possibile incremento delle risorse da assegnare al settore scolastico
 
Finanziamenti. Sintesi dei provvedimenti della legge stabilità 2012 PDF Stampa E-mail
Il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) degli atenei cala del 3,58% rispetto all'anno 2010. Voci che riguardano, in particolare, gli studenti: -33,5% per il CUS, -40,26% per il piano triennale, -74,98% per il diritto allo studio, -25,80% per gli alloggi studenti. Per il diritto allo studio devono essere considerati, per il 2012, 150 milioni di euro aggiuntivi che però saranno destinati alle Regioni allo scopo di finanziare i prestiti d'onore e le borse di studio.  Vi è l’assegnazione una tantum di 400 milioni di euro aggiuntivi per il 2012, (articolo 33 comma 15) ma la stessa somma era stata ridotta sul Ffo del 2011. Il comma 78 riduce da due a uno gli anni sabbatici per ricerca maturabili ogni 10 anni e si pone il limite a detto istituto di non oltre i 35 anni di servizio. Oltre alle assegnazioni previgenti, le Università private otterranno ulteriori 20 milioni (articolo 33 comma 17) e i policlinici universitari gestiti da università non statali 70 milioni (articolo 33 comma 32).
 
Comitato 'Ministero-Università' su economia e management sanitario PDF Stampa E-mail
Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha insediato oggi il Comitato Scientifico di economia e management sanitario tra Ministero della Salute e atenei pubblici e privati, quale supporto altamente qualificato nell’attività di indirizzo, monitoraggio, valutazione e trasferimento dei risultati nell’ambito delle competenze della Direzione Generale Programmazione Sanitaria dello stesso dicastero. L’organismo è presieduto da Francesco Bevere, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, e coordinato da Elio Borgonovi, del Centro ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (Cergas) dell’Università “L. Bocconi” di Milano.
(Fonte: Il Sole 24 ore 03-11-2011)
 
Governo clinico. Il giudizio dei sindacati della dirigenza sanitaria PDF Stampa E-mail
Piuttosto che avere un provvedimento che non risponde alle esigenze della categoria, è meglio rinunciarci. È questo in estrema sintesi il giudizio dei sindacati della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa al nuovo testo sul governo clinico che ha ricevuto la scorsa settimana semaforo verde dalle Regioni. Per i sindacati sono ancora troppe le criticità contenute nel provvedimento. Per questo ne chiedono una rivisitazione in linea con le esigenze della categoria. Per i sindacati il testo si limita a ribadire norme di funzionalità delle aziende sanitarie, sfiorando soltanto il nocciolo dei problemi “che pure, a detta dei promotori, l’avrebbero originato, e sottraendo ulteriore materia allo spazio contrattuale per affidarla in modo unilaterale alle Regioni”. “Ancora una volta – hanno spiegato – si modifica l’età di quiescenza contribuendo, dopo avere rifiutato di anticipare l’età d’ingresso nel sistema, all’invecchiamento della categoria. Aumenta la discrezionalità politico-amministrativa nelle procedure di selezione e verifica delle carriere, a dispetto di titoli ed esperienza professionale. Si lasciano inalterati ingiustificati privilegi dell’Università nella governance delle Aziende integrate.
(Fonte: www.quotidianosanita.it 03-11-2011)
 
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