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20 Novembre
Riforma universitaria. Due nuovi decreti attuativi della l. 240/10 al CDM PDF Stampa E-mail
Nel Consiglio dei Ministri dell’11/11/2011 è stato approvato, acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, un Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, 240.
Inoltre è stato compiuto l’esame preliminare del Decreto legislativo: Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. Ma all’appello mancano ancora 26 decreti attuativi. A questi si aggiungono quelli necessari per portare a compimento la riforma della scuola. In particolare il decreto sull'avvio dei nuovi tirocini formativi annuali per conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
(14-11-2011)
 
Riforma universitaria. Abilitazione nazionale. Mancano i parametri di valutazione degli aspiranti all'abilitazione e dei docenti che faranno parte delle commissioni PDF Stampa E-mail
Per far partire la macchina dei concorsi e quindi dell'abilitazione nazionale manca, infatti, all'appello l'ultimo, ma indispensabile, tassello normativo che dopo le ultime limature dovrà essere inviato al Consiglio di Stato. Si tratta del provvedimento, contestato dal Consiglio universitario nazionale, in cui sono individuati i parametri di valutazione degli aspiranti all'abilitazione nazionale e dei docenti che faranno parte delle commissioni. Ma per vedere assunti i primi abilitati secondo le nuove norme stabilite dalla 240 si dovrà attendere per lo meno l'anno accademico 2012-13. Un problema non proprio trascurabile considerando non solo il blocco dei concorsi (risale al 2007 l'ultima tornata di bandi) ma anche i pensionamenti che colpiranno in futuro il corpo accademico: secondo l'ultimo rapporto del Comitato di valutazione, infatti, nei prossimi 5 anni andranno in pensione oltre 14 mila docenti sul totale di 57 mila. Del resto i numeri parlano chiaro: nelle università italiane i professori ordinari con più di 60 anni sono quasi il 50% (circa 7.800) e oltre 3 mila di loro (circa il 20% del totale) hanno più di 65 anni. Sono gli atenei meno giovani ad avere generalmente professori più anziani e l'età media dei professori ordinari passa dai 58 anni del 1998 ai 63 anni nel 2010. Soltanto il 15% dei professori ordinari ha un'età inferiore ai 51 anni (circa 1 su 7), mentre quelli con più di 65 anni sono circa il 6,5% e quelli con età superiore ai 60 anni sono il 23%.
(Fonte: ItaliaOggi 07-11-2011)
 
Riforma universitaria. Corsi di laurea e nuovi dipartimenti PDF Stampa E-mail
«Il problema», spiega Giuseppe Losco, prorettore all’università di Camerino, è capire «se la verifica dei requisiti del DM 17/10 (che contiene i requisiti necessari e qualificanti per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio) deve esser fatta sulla base delle vecchie banche dati ancora impostate sul sistema delle facoltà, oppure sulle nuove norme contenute nei ridisegnati statuti che prevedono il superamento delle facoltà e l’incardinamento dei corsi di laurea in nuove strutture dipartimentali, diverse in numero e composizione». Questo, in sostanza, per Losco porta alla necessità per gli atenei di rivedere, a seguito dell’approvazione dei statuti, l’intero impianto formativo. Altrimenti le facoltà predisporrebbero oggi qualcosa che non saranno più in grado di gestire un domani perché non esisteranno più. Ecco perché dalla Conferenza dei rettori arriva la richiesta di effettuare la verifica dei requisiti a livello di ateneo almeno finché le nuove norme non entreranno pienamente a regime. Del resto, precisa ancora il prorettore, «man mano che saranno approvati cambieranno le strutture di riferimento che dovranno proporre i corsi di laurea». L’altro nodo da sciogliere riguarda, infatti, il conteggio dei ricercatori a tempo indeterminato (ad esaurimento) ai fini della sostenibilità degli stessi corsi di laurea. I ricercatori, infatti, regolamentati ancora dalle vecchie leggi Berlinguer e Moratti, secondo la nuova legge non valgono ai fini del conteggio della docenza e quindi molti corsi di laurea si troverebbero sprovvisti del congruo numero di docenti di ruolo. In questo senso, dice Losco, «gli atenei dovrebbero trovare un modo per trasformarli in professori aggregati e farli contare dal punto dei vista dei numeri e della sostenibilità dei corsi di laurea. Ma non è sufficiente che i Consigli di facoltà ottengano la loro disponibilità per un anno, devono richiederla e averla, così come prevede la legge, per l’intero triennio di programmazione. E poi trovare le risorse adeguate per pagarli».
(Fonte: ItaliaOggi 07-11-2011)
 
Riforma universitaria. Supposta carenza di flessibilità PDF Stampa E-mail
L'insieme dei decreti attuativi della riforma disegna un sistema estremamente rigido, tutt'altro che semplificato e deregolamentato (come pure suggerirebbero i recenti documenti in materia della Commissione Ue). Si assiste all'iperregolazione di aspetti organizzativi e funzionali, molti dei quali consegnati alle future determinazioni di Anvur e che dunque vedranno la luce in momenti successivi (basti pensare, ad esempio, a punti chiave per il funzionamento della formazione avanzata e della ricerca come le abilitazioni nazionali, gli accreditamenti, i dottorati di ricerca). Il sistema che si viene così delineando mostra una preoccupante carenza di flessibilità, mentre è evidente un'eccessiva concentrazione di funzioni in capo a pochi apparati; ad esempio la mole dei compiti assegnati all'ANVUR rischia di impedire un'efficace azione dell'Agenzia stessa. Inoltre, l'adozione di regole che non siano sufficientemente consolidate e riconosciute sarebbe una certa fonte di contenzioso: contenzioso che rischierebbe di pregiudicare sul nascere l'applicazione della riforma. Un esempio potrebbe essere costituito dall'adozione di parametri bibliometrici troppo rigidi, quando la giurisprudenza amministrativa si mostra uniforme nel ritenere che essi non possano in alcun modo costituire un parametro determinante di valutazione e che debba sempre prevalere il criterio del peer review.
(Fonte: A. Banfi, Il Riformista 17-11-2011)
 
Riforma universitaria. Decreto sulla contabilità. Un commento e proposte PDF Stampa E-mail
Nel sito www.centroriformastato.org si può leggere un commento di E. Ghidoni  sullo “Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico–patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università” (N. 395). Il sindacato Flc Cgil sulla base del commento precitato:
- ritiene che lo schema di decreto incorra in eccesso di delega in relazione alla previsione di un bilancio unico e all’abrogazione contestuale dell’autonomia amministrativa e finanziaria dei dipartimenti e degli altri centri di spesa indicati negli statuti;
- propone la cancellazione dell’aggettivo “unico” nella lt. a e nella lt. b del comma 2 dell’art. 1, altrettanto la cancellazione dell’aggettivo “unico” nei commi 1, 4 e 5 dell’art. 5 e, in generale, ovunque nello schema di decreto i documenti di bilancio siano così aggettivati, la soppressione integrale del comma 3 dell’art. 5 e la cancellazione dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 11 relativi alle abrogazioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del DPR 382/1980 e dei commi 4 e 9 della L. 168/89 nonché la cancellazione delle modifiche del comma 1 del DPR 382/1980 e del comma 7 della L. 168/1989;
- propone di individuare due aree/livelli di consolidamento di bilancio che salvaguardando l’autonomia universitaria, e dei dipartimenti e centri di spesa garantisca al contempo l’omogeneità delle procedure, la trasparenza e la leggibilità delle scritture contabili, la verifica e il monitoraggio dei conti;
- propone di inserire una norma di coordinamento tra il piano economico-finanziario triennale e i documenti annuali di bilancio;
- propone di inserire all’art. 8 la previsione di un documento annuale di rendicontazione sociale, da affiancare al bilancio d’esercizio e al rendiconto finanziario, redatto secondo i principi e le modalità indicate dalla “Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica” del 17 febbraio 2006.
 
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