DL sviluppo (bozza). Professori associati in pensione a 68 anni |
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Nella bozza di decreto legge sulla crescita e lo sviluppo, spunta all’articolo n. 140 una nuova norma per sollevare le casse dello Stato. Si tratta di un passaggio che mette mano alla legge Moratti (230/05) sullo stato giuridico dei professori universitari che prevedeva per gli associati (non ex stabilizzati), mediante l'opzione per il regime previsto, di andare in pensione a 70 anni.
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Anno sabbatico. Uno ogni 10 anziché ogni 5 per i professori universitari |
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Nella legge di stabilità 2012 (la ex Finanziaria) in discussione al Senato sono previsti, tra l'altro, 93 milioni di euro di tagli all'istruzione, 20 milioni all'università', 16 milioni di fondi da ripartire, 300 unità dirigenziali in meno nella scuola, il blocco degli scatti di carriera anche per i docenti dell'Alta formazione artistica e musicale, 1 solo anno sabbatico ogni 10 anziché ogni 5 per i professori universitari. (Fonte: Dichiarazioni della senatrice V. Franco, ASCA 25-10-2011) |
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Retribuzioni. Regolamento del trattamento economico dei professori e ricercatori. Parere favorevole in Commissione alla Camera |
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Le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e VII Cultura della Camera hanno approvato in sede di atti del Governo, un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (atto n. 402). Le condizioni sono le seguenti:
1. All’articolo 2, si sostituisca il comma 3 con il seguente: «3. L’attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.»;
2. Nella rubrica dell’articolo 3, si aggiunga, in fine, «assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni»; al comma 3, si richiami direttamente l’articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, in simmetria con l’articolo 2, comma 3, del regolamento; al comma 5, si faccia corretto riferimento al passaggio da professore di seconda fascia a professore di prima fascia e non viceversa;
3. All’articolo 5, si espliciti che anche per l’allegato 4 è previsto l’aggiornamento annuale;
4. All’articolo 5, si chiarisca, poiché la norma citata è inserita nel Capo II del Titolo III, che riguarda il personale non docente dell’università, se tale norma non debba riferirsi correttamente, in particolare, al quarto comma dell’articolo 81 della legge n. 312 del 1980 – che dispone che, ai fini dell’applicazione delle leggi che prevedono l’attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime – la cui applicabilità al personale docente è disposta dall’articolo 72, settimo comma, della medesima legge;
5. All’articolo 5, comma 2, si indichi il riferimento corretto alla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1;
6. Si corregga l’Allegato 4, b), Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno, in quanto dalla nona classe della Progressione economica per classi triennali rimodulate non vi è più corrispondenza di importi con la Progressione economica per classi triennali del nuovo regime; e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, lettera d), si valuti l’opportunità di uniformare la parola «nominati» con la rubrica dell’articolo 2, ove si utilizza la parola «assunti»;
b) all’articolo 5, si valuti l’opportunità di prevedere l’abrogazione espressa.
(Fonte: http://www.litis.it 20-10-2011) |
Retribuzioni dei docenti e ricercatori universitari. Uno scenario di depauperamento. Nota dell’Uspur |
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In merito al “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”, la nostra osservazione di fondo è che nel provvedimento non trova applicazione la norma di cui al primo comma dell’art. 8 della legge n. 24 del 30 dicembre 2010 (c.d. Legge Gelmini), che così si esprime: “revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del DPR 382/80”. Ovviamente, troviamo riduttiva la risposta data dal relatore del provvedimento alle osservazioni di deputati componenti la commissione, che avevano, nella sostanza, rilevato quanto da noi appena evidenziato, risposta che in parte viene di seguito trascritta: “A riguardo preciso che, anche dopo un opportuno confronto svolto in via informale con il Governo, si è deciso di non modificare il testo del provvedimento, in quanto anche minime modifiche sarebbero suscettibili di alternarne l’impianto complessivo”. Se si associano gli effetti di questo provvedimento con quello del blocco degli scatti, senza possibilità di recupero, della trasformazione dello scatto da biennale a triennale, della mancata ricostruzione di carriera, del blocco dell’adeguamento dello stipendio alle variazioni del costo della vita, ne esce uno scenario di depauperamento delle retribuzioni per i docenti e i ricercatori universitari. E non abbiamo citato i provvedimenti che hanno eliminato l’istituto del fuori ruolo, che già era stato portato da cinque a tre anni, e il biennio opzionale di permanenza in servizio, che tuttora vige per tutti gli altri impiegati dello Stato. Ebbene, a questa negazione di diritti, si aggiunge la proposta, presente nella bozza di decreto per lo sviluppo in fase di preparazione, che taglia di due anni la permanenza in servizio dei professori associati. (Fonte: lettera del segretario nazionale dell’USPUR al presidente della VII Commissione della Camera, 26-10-2011) |
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