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1 Novembre
Riforma. Tenure Track “all’amatriciana” PDF Stampa E-mail
Tasso di sostituzione minimo se non inesistente per i numerosissimi docenti che vanno in pensione, nessuna prospettiva seria di carriera - in seguito a concorso per associato - per gli attuali ricercatori (ricordiamo che nel dibattito parlamentare il numeretto magico era 9.000, ora sono 1.500, appannaggio solo degli idonei ai vecchi concorsi), accesso alla carriera privo di qualsiasi regola certa, con la tenure track “all’amatriciana”, nient’altro che precariato mascherato. In più, il ritardo nell’attuazione della riforma e la contraddittorietà di alcune norme fanno sì che alcune garanzie fondamentali, inserite nella legge, siano disattese. Tra queste, ricordiamo l’impossibilità di affidare incarichi o contratti d’insegnamento a titolo gratuito o quasi, o quella di affidare ai ricercatori insegnamenti senza compensi suppletivi, entrambe sostanzialmente disattese. Sulla posizione della CRUI: fin dallo scorso anno abbiamo chiesto ai rettori di rinunciare a rimpiazzare i ricercatori che, legittimamente, rinunciavano all’attività didattica con docenti a contratto, e denunciato la prassi di affidare contratti di insegnamento a titolo gratuito.
(Fonte: M. Meloni, www.unità.it 11-10-2011)
 
Riforma. Decreto su partecipazione di docenti universitari a spin off o start up universitari PDF Stampa E-mail
I componenti del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di ateneo su ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società che siano «spin off» o «start up» universitari, cioè derivate dalla ricerca pubblica. È una delle regole dettate dal decreto del MIUR n. 168 del 10 agosto 2011 (Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.). Il decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 242 del 17 ottobre 2011.
(18-10-2011)
 
Riforma. La governance e gli assetti organizzativi delle università nella legge n. 240/2010 PDF Stampa E-mail
Tra i principali obiettivi della legge n. 240/2010 vi è quello di innovare i sistemi di governo e gli assetti organizzativi delle università, che hanno mostrato nel tempo evidenti limiti strutturali. L’articolo si propone di interpretare il nuovo quadro normativo secondo i paradigmi teorici delle discipline aziendali, evidenziando le principali problematiche connesse alla sua applicazione nelle diverse realtà del settore. Dall’analisi sviluppata si evince come le disposizioni dettate dal legislatore costituiscano solo un primo passo verso la riforma auspicata, la cui concreta attuazione, demandata alle scelte autonome dei singoli atenei, presenta criticità rilevanti, legate soprattutto al substrato organizzativo-culturale delle università, e dipenderà dalla capacità, che queste ultime avranno, di adeguare i propri assetti istituzionali al nuovo e più complesso ruolo assunto nella società della conoscenza. I processi di modifica statutaria degli atenei, che stanno giungendo a conclusione, forniranno le prime risposte al riguardo, indicando come l’autonomia universitaria sarà stata in grado di interpretare le esigenze di cambiamento del sistema.
(Fonte: G.M. Berardi, riviste.paviauniversitypress.it  13-10-2011; Testo integrale in pdf http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/932)
 
Riforma degli statuti. Il MIUR non approva uno statuto che prevede l’elezione dei membri del cda e non invece la loro nomina da parte del rettore o del senato su proposta del rettore PDF Stampa E-mail
Il MIUR ha respinto lo statuto dell’università del Salento non per problemi di legittimità e legalità del documento, ma piuttosto per vizi procedurali. Le osservazioni del Ministero riguardano le modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Lo Statuto formulato dal Senato, prevedeva l’elezione dei membri tramite votazione diretta. Il Ministero invece, ha fatto notare, che l’attuale normativa prevede che sia il rettore a nominarli o il Senato Accademico su proposta dello stesso. Per risolvere la vicenda, l’ateneo procederà verso quest’ultima soluzione, come ha dichiarato il rettore Laforgia:" Si è optato per la loro designazione da parte del Senato Accademico su proposta del Rettore, a differenza della maggioranza delle Università italiane che ha preferito porla direttamente in capo al Rettore."
(Fonte: www.controcampus.it 16-10-2011)
 
Riforma. Gli incarichi esterni dei docenti universitari PDF Stampa E-mail
La disciplina concernente le attività extraistituzionali e le incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65, della Legge 662/96, dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 nonché da ultimo dall’art. 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010. Alla luce della nuova normativa, ferma l’incompatibilità per i professori e ricercatori a tempo pieno, con l’esercizio del commercio e dell’industria e con l’esercizio di attività libero professionali, vengono ampliate le tipologie di incarichi retribuiti non soggetti al regime di autorizzazione previsti dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001. In particolare, la novità maggiormente rilevante riguarda la possibilità per i professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere liberamente qualsiasi attività di consulenza: il professore o ricercatore potrà, quindi, espletare l’incarico di consulenza come attività occasionale, vale a dire per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e con un compenso complessivo annuo non superiore a € 5,000,00.
(Fonte: A. Rizzelli e M. Villani, Altalex, 24-10-2011; articolo esteso)
 
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