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1 Novembre
Retribuzioni. Disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. Nota del CUN PDF Stampa E-mail

Si riportano alcuni passaggi della nota del CUN a margine dell’audizione alla Camera del 6 ottobre sullo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”:
Il CUN ritiene, in via preliminare, che il provvedimento debba essere corretto (-modificato) sul punto dell’ambito soggettivo di applicazione.
Il CUN rileva come la posizione dei ricercatori a tempo indeterminato, ai fini della progressione economica su base premiale, debba essere differenziata, almeno ai fini della valutazione che si può rendere della loro “attività didattica”.
L’autonomia universitaria possiede più di una valenza e si declina in più contenuti: esiste un’autonomia ordinamentale, organizzativa, gestionale, un’autonomia didattica, dovrebbe esistere un’autonomia finanziaria, ma esiste anche un’autonomia della ricerca. Nessuno di questi contenuti può svilupparsi o affermarsi a detrimento delle altre e questo dovrebbe essere riconosciuto come principio guida dell’ordinamento.
Il CUN ritiene opportuno che le valutazioni delle attività di ricerca, comunque e da chiunque effettuate, obbediscano a criteri e a parametri “adeguati” ad assicurare l’autonomia della ricerca e a consentirle di affermarsi nei confronti di qualsiasi sede valutativa e per qualsiasi finalità essa sia effettuata.
Il CUN ritiene opportuno che l’attività di valutazione della ricerca, interna agli Atenei, non sia lasciata a criteri e a parametri che possano presentare significative, e forse eccessive, differenziazioni, sconfinanti nel "localismo", quando non nella “arbitrarietà" valutativa.
Il CUN ritiene che, anche agli effetti del provvedimento in esame, si riproponga, con forza, la necessità di pervenire a criteri e a parametri di valutazione che possano dirsi, almeno, riconosciuti dalle stesse comunità scientifiche che quella ricerca producono e di cui fissano gli indicatori di rilevanza. Riconoscimento, da parte delle comunità, che garantirebbe, peraltro, quell'omogeneità e, insieme, quell'adeguatezza della valutazione che non possono farsi dipendere solo da scelte e/o da soggetti "esterne/i" alle comunità stesse.
Il CUN auspica che la valutazione delle “attività di ricerca”non risponda né a criteri eterodeterminati, rispetto ai saperi e alle discipline, né, e perciò stesso, suscettibili di obbedire a criteri e a parametri differenti per quanti sono i soggetti valutatori, le sedi valutative e le finalità delle valutazioni stesse. A esserne compromessa sarebbe la stessa autonomia della ricerca scientifica, costituzionalmente riconosciuta, quale core dell’autonomia universitaria e che, perciò stesso, deve essere garantita anche nei confronti degli altri contenuti dell'autonomia universitaria, quali sono, fra gli altri, l'autonomia ordinamentale, organizzatoria e gestionale degli Atenei.
Il CUN ritiene più adeguato alle finalità, per le quali essa è considerata, che l’attività gestionale sia valutata non in chiave “premiale”, ma essenzialmente come elemento che serve a “misurare” in termini premiali le restanti attività.
(Testo integrale: http://www.cun.it/media/114210/do_2011_10_06.pdf)

 
Retribuzioni. Possibile illegalità dello schema di decreto legislativo sulle retribuzioni dei docenti universitari PDF Stampa E-mail

E’ in discussione in questi giorni alle Camere lo schema di decreto legislativo (Atto 402) che in attuazione dell’art. 8 della riforma dell’Università (legge 240/2010) ridefinisce con un apposito Regolamento delegificante la struttura giuridica e retributiva delle carriere economiche dei docenti e dei ricercatori universitari. L’esame di questo provvedimento mi sembra importante non solo per evidenziare la clamorosa illegalità che caratterizza il testo presentato dal governo con il tacito avallo, sul punto contestato, dello stesso Consiglio di Stato. Ma prima di soffermarmi su questa connessione voglio sottolineare come lo schema di decreto legislativo in questione preveda nuove tabelle retributive per i professori di ruolo di prima e seconda fascia che non rispettano quanto previsto dall’articolo 36, secondo comma, del DPR n.382/80 e cioè l’aggancio permanente alla retribuzione (46,8% comprensivo dell’indennità di funzione) del dirigente generale di livello A dello Stato. Tale aggancio nel vigente ordinamento si ripercuote sugli incrementi all’8% delle classi biennali e del 2,5 % dei successivi scatti biennali calcolati sull’ultima classe. Esso riguardava anche i docenti di seconda fascia a loro volta agganciati al 70% della retribuzione della prima fascia.
Tale aggancio non risulta modificato dai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 240/2010, che, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede l’adozione delle seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 240/10.  Dunque lo schema di decreto contrasta con ogni evidenza con il criterio dell’invarianza complessiva della progressione ivi indicato. Poiché viene meno, in quanto non esplicitamente indicato, l’aggancio automatico delle retribuzioni attualmente in vigore in forza dell’art 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Gli effetti di tale aggancio sono temporaneamente sospesi ai sensi del primo periodo del comma 21 dell’art 9 della legge 122/10, ma sono destinati a ritornare in vigore. Lo schema di decreto li ignora totalmente, e anzi non riprendendone gli effetti li abolisce, contrariamente a quanto previsto dall’art.8 della legge 240, che come si è visto parla di invarianza complessiva della progressione. Inoltre questo principio dell’invarianza complessiva della progressione sembra messo in discussione dal richiamo alla validità del comma 21 del DL 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010 quindi prima dell’entrata in vigore della legge 240, anche per quanto riguarda gli effetti previsti per la validità giuridica ed economica degli anni di servizio 2011-2012-2013.
Infatti, tale comma prevede che “ per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”.
Di conseguenza per i docenti e i ricercatori universitari nel nuovo inquadramento, anche per questa condizione, non sussiste l’invarianza di progressione con il precedente ordinamento in quanto dovranno attendere tre anni (quattro a causa di quanto disposto dal DL 98/11) prima di accedere a ogni classe retributiva successiva a quella attualmente in godimento.
(Fonte: O. Roman, www.scuolaoggi.org 11-10-2011.
Testo integrale: http://www.scuolaoggi.org/archivio/lo_schema_di_decreto_legislativo_sulle_retribuzioni_dei_docenti_universitari_%C3%A8_illegale)

 
Retribuzioni. Sganciata la retribuzione dei professori universitari da quella dei dirigenti generali di livello a dello stato PDF Stampa E-mail
“Con il regolamento sul trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari all’esame della commissione Cultura della Camera, il Governo sgancia definitivamente la retribuzione dei professori universitari da quella dei dirigenti generale di livello A dello Stato. Si tratta di una decisione grave che dimostra la volontà del Governo, del ministro Gelmini in primis, di colpire i docenti e i ricercatori universitari”. Lo dichiara la capogruppo del Pd nella VII commissione di Montecitorio, Manuela Ghizzoni che sottolinea come “questo intervento deve essere valutato tenendo conto del blocco degli scatti stipendiali e del fatto che la riforma universitaria del ministro Gelmini prevede la mancata ricostruzione di carriera e la trasformazione degli scatti di carriera da biennali a triennali. Siamo al depauperamento delle retribuzioni dei docenti e ricercatori universitari”, conclude Ghizzoni. (Fonte: AGENPARL 20-10-2011)
 
Retribuzioni. Adeguamenti stipendiali dei ricercatori alla conferma PDF Stampa E-mail

Tra i più colpiti dai blocchi stipendiali della manovra finanziaria 2010 ci sono i ricercatori universitari non confermati. Si tratta di quei ricercatori che, assunti da meno di tre anni, devono trascorrere un periodo di “conferma” (cioè di prova) prima di diventare a pieno titolo ricercatori universitari. Durante questi tre anni di “prova” la loro retribuzione viene ridotta, per poi essere riallineata dopo il primo anno di lavoro e infine dopo la conferma. Il ricercatore che termina con successo il periodo di conferma non riceve quindi un aumento stipendiale per uno scatto o per un avanzamento di carriera: gli viene restituito solo ciò che per tre anni non ha potuto ricevere perché “in prova”.
Purtroppo, una manovra finanziaria mal scritta ha offerto il destro a molti Atenei di “estendere” arbitrariamente il blocco delle retribuzioni anche a voci che non sono né “progressioni di carriera”, né “scatti di stipendio”. Ecco quindi che gli Atenei tendono a non riconoscere l’aumento fisiologico ai ricercatori neo-assunti, mantenendoli fino al 2014 con la stessa retribuzione del primo anno di lavoro (circa 1200 euro il mese). Sollecitato da alcuni attenti parlamentari dell’opposizione, il Governo in due distinte interrogazioni alla Camera ha chiarito che entrambi gli adeguamenti stipendiali sono dovuti: quelli connessi alle conferme in ruolo devono essere corrisposti immediatamente, mentre quelli per il passaggio dal primo al secondo anno devono attendere l’approvazione di uno dei tanti decreti applicativi della riforma Gelmini. Dopo numerosissime sollecitazioni, anche da parte della CRUI, è preannunciato un incontro tra rappresentati del MIUR e del MEF per definire un’attesissima “nota illustrativa” sulla questione.
(Fonte: R29A 24-10-2011)

 
Retribuzioni. Regolamento per la disciplina del trattamento accessorio dei professori e dei ricercatori universitari. Osservazione di sindacati sulla bozza di DPR PDF Stampa E-mail
L’affermazione, contenuta nella bozza di D.P.R., che la valutazione deve essere fatta sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali del candidato rischia di ingenerare confusione con la valutazione delle stesse attività fatta ai fini del passaggio da Ricercatore ad Associato e da Associato a Ordinario, con evidenti rischi di contraddizione sull’esito delle valutazioni stesse.  Le organizzazioni sindacali (vedi sotto) propongono invece che ai fini della attribuzione delle classi economiche triennali la valutazione si basi essenzialmente sull’accertamento della “regolarità della prestazione” dando casomai un peso preponderante - e quindi un senso - alla previsione della richiesta di impegno in termine di ore previsto dalla L. 240.
(Fonte: Posizione unitaria delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Università, UIL RUA, C.S.A. Università, CONFSAL SNALS Università 11-10-2011)
 
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