La medicina universitaria nelle indicazioni della conferenza dei presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia |
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Secondo il CIPUR sorprendono le indicazioni della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia contenute nello schema d’Intesa Regione-Università previsto all’art. 6, c.13, L. n. 240/10. Il ruolo dei docenti medici universitari risulta “appiattito” sui contenuti che caratterizzano il contratto del personale dipendente dal S.S.N. Le linee guida proposte, e dalle quali dipenderanno i futuri Atti di convenzione locali, pur facendo riferimento al DLgs 517/99, inopinatamente attribuiscono alla figura del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria poteri di attribuzione di ruoli di docenza universitaria al personale dipendente dal S.S.N.; lo stesso Direttore Generale diviene il datore di lavoro del docente seppure relativamente al debito orario assistenziale: lo spostamento dell’Asse decisionale sui ruoli della docenza verso la direzione dell’Azienda ospedaliera AUSL è evidente, mentre altrettanto evidente è la marginalizzazione dei dirigenti medici universitari. Non può che sorprendere il vedere il Direttore Generale, e non la facoltà, o il preside o il rettore, ad assegnare tali ruoli “didattici” o addirittura ruoli di professore “straordinario” (art. 23).
Ignorando la stessa Legge 240, sono mantenuti Facoltà e Presidi non solo con ruolo invariato ma del tutto con attribuzione di funzioni attualmente demandate al Rettore.
Inoltre non appare chiara la distinzione di funzioni tra Dipartimenti Universitari e Dipartimenti ad Attività Integrata (Art. 11, c. 4-5):
- eccessiva la discrezionalità del Direttore Generale nell’identificazione delle U.O. complesse (Art. 12, c. 3);
- l’Atto Aziendale individua il numero di docenti strutturabili (Art. 14); solo logiche assistenziali regolano la mobilità dei docenti e, del tutto, l’Atto fornirebbe le linee di indirizzo per i criteri di valutazione e verifica dei docenti e dei ricercatori Universitari.
Assente qualsiasi riferimento alla necessità di pervenire, per i medici universitari, al riconoscimento di diritti da sempre lesi nei rapporti con il S.S.N.:
- nulla circa le progressioni di carriera nei ruoli assistenziali;
- nulla di sostanziale circa i trattamenti aggiuntivi;
- peggiorativi i termini in cui sono definiti alcuni parametri relativi al monte ore da devolvere all’attività assistenziale.
Lesiva dei diritti di associazionismo sindacale una sorta di “contrattualizzazione” forzata che i professori e i ricercatori universitari medici devono subire a seguito della non considerazione, all’art. 27, delle A.S. autonome della docenza cui sono iscritti.
(Fonte: V. Mangione, Perugia 13-05-2011) |
"Qualità e valutazione del sistema universitario". XIII indagine almalaurea |
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E’ per venerdì 27 maggio ad Alghero l’appuntamento con il Convegno Nazionale organizzato dal consorzio AlmaLaurea dal titolo "Qualità e valutazione del sistema universitario". L’indagine riguarda oltre 190.000 laureati nel 2010, usciti da 57 università partecipanti al Consorzio AlmaLaurea (6 in più rispetto all’indagine dell’anno precedente). Dall’indagine è emerso che il 93% dei laureati ha concluso uno dei corsi di laurea avviati - dal 2001 - con la riforma universitaria e tra questi circa 110.000 hanno concluso un corso di primo livello e quasi 70.000 hanno ultimato un corso di secondo livello. Tra questi ultimi, inoltre, 15.000 hanno conseguito una laurea magistrale a ciclo unico. (Fonte: controcampus 14-05-2011) |
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I parenti dei professori universitari possono avere accesso alle scuole di specializzazione mediche |
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Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione dell’area medica dell’Università di Catania potranno partecipare anche “quei candidati che si trovino in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla facoltà di Medicina e chirurgia ovvero con il rettore o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo”. E’ quanto ha stabilito ieri la terza sezione del Tar di Catania accogliendo un ricorso contro una clausola introdotta nel bando per l’a.a. 2010-2011 dell’Ateneo catanese che - ispirandosi ai dettami contenuti nell’art. 18 comma 1 lettera c) della legge 240/2010 (le cosiddette norme ‘anti-parentopoli’ della Riforma Gelmini) e secondo un’interpretazione che trovava riscontro anche in un apposito parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato - non consente la partecipazione al concorso dei candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura interessata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo. La sentenza del Tar di Catania esclude che il rapporto che si viene a instaurare tra l’università e il candidato ammesso alla scuola di specializzazione rientri in alcuna delle ipotesi elencate dall’art. 18 della riforma Gelmini, “poiché assolutamente estraneo alla disciplina del reclutamento del personale accademico, in quanto finalizzato esclusivamente all’acquisizione della capacità professionale inerente alla specializzazione medica che si vuole frequentare e non connesso in alcun modo a un corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 19 della legge 240/10”. In base a queste motivazioni, il ricorso è stato pertanto accolto, e il candidato ricorrente è stato ammesso a partecipare al concorso relativo alla scuola di specializzazione d’interesse. (Fonte: Ufficio Stampa Unict 15-05-2011) |
Interrogazione alla Presidenza del Senato: come ridare ossigeno ai nostri atenei |
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E’ stata presentata alla Presidenza del Senato il 18 maggio un’interrogazione a risposta scritta dei senatori Ichino, Ceccanti, D’Alia, Germontani, Leddi, Morando, Poli Bortone, Rossi, Rusconi, Rutelli, Tonini, Treu, Valditara, di cui si riproduce una breve esposizione sintetica dell’idea che è alla base dell’iniziativa.
L’interrogazione s’ispira essenzialmente a questa idea, della quale in Inghilterra sta avviandosi la sperimentazione:
– gli ultimi tagli stanno strangolando gli atenei italiani;
– l’Erario non può destinare somme maggiori agli atenei;
– tuttavia c’è una certa quantità di famiglie ricche, che possono sicuramente permettersi tasse universitarie più alte;
– quanto alle famiglie meno agiate, esse sono ancora più interessate di quelle ricche a università che funzionino meglio;
– per consentire anche ai figli delle famiglie meno agiate di far fronte all’aumento delle tasse universitarie necessarie per un miglioramento degli Atenei, si può pensare che lo Stato presti loro integralmente il necessario, con un meccanismo per cui la restituzione incomincerà soltanto da quando il laureato avrà un reddito superiore a una certa soglia (per esempio: 24.000 euro annui);
– naturalmente questo comporterà che si debba prevedere una certa percentuale di casi in cui la restituzione non avverrà; si può però evitare che ne derivi un maggior onere per lo Stato stabilendo che questa percentuale sia coperta (in tutto o in parte) dalle università stesse interessate, che così ne saranno responsabilizzate sia riguardo alla qualità degli studenti ammessi sia riguardo alla qualità dell’insegnamento. (Fonte: Sito di Pietro Ichino) |
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