Home 2011 18 Aprile
18 Aprile
Università di transito. Concorsifici per conto terzi PDF Stampa E-mail
Il fenomeno dei vincitori non chiamati dalle facoltà che avevano messo a concorso i posti sembra singolarmente allignare nelle università telematiche. Nella famosa (omissis) università discussa proprio per il ricorso massiccio a ricercatori a tempo determinato in qualità di docenti, molti concorsi sono finiti nel nulla. Tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, in sei prove, a Economia, a Giurisprudenza (due volte), a Ingegneria, le facoltà in questione si sono «dimenticate» di chiamare gli idonei mentre, in altri quattro casi, a Lettere, Ingegneria, Psicologia e Giurisprudenza, la chiamata non è avvenuta perché i prescelti non combaciavano con le esigenze della facoltà. Un paio di questi è finito a Parma e a Genova, trasformando l'ateneo telematico di (omissis) in un concorsificio per conto terzi. Meglio (o peggio), ha fatto un’altra università telematica (omissis): in cinque anni, dal 2006 al 2011 (l'ultimo caso a gennaio di quest'anno), a fronte 12 assunti, sono stati promosso 54 ordinari o associati, che si sono accasati altrove, mentre 25 hanno ottenuto l'idoneità pur rimanendo nell'università di appartenenza. Nella maggioranza dei casi è stato la facoltà telematica a non volerli, con la formula di rito. «Questo fenomeno», spiega una fonte ministeriale che ha chiesto l'anonimato, «nasconde talvolta accordi all'interno dei gruppi disciplinari per bypassare intoppi a livello locale. Quando un gruppo di docenti decide di mettere in cattedra uno studioso sapendo che nella facoltà di destinazione, per divisioni locali, non si sarebbe bandito mai un concorso, ricorre al passaggio nell'ateneo compiacente. Quest'ultimo, privato e telematico, spesso sotto-organico, ha tutto l'interesse a dimostrarsi attivo nel reclutamento, senza mai appesantire i ruoli, coperti da personale a termine e poco costoso». Di certo, nessuno dei docenti ricusati ha avuto da eccepire, né da protestare. Non si è mai sentito di ricorsi al Tar, né incatenamenti ai portoni dei rettorati.
(Fonte: G. Cerri, ItaliaOggi 13-04-2011)
 
Ridotto il fondo integrativo per le borse di studio PDF Stampa E-mail
Il decreto sul diritto allo studio, uno dei 48 che daranno attuazione alla riforma dell'università, parte in salita e per evitare di scriverne uno vuoto di contenuti occorre modificare la legge 240. Secondo quanto comunicato al tavolo dai tecnici del ministero, "il Fondo integrativo per le borse di studio, che per il 2011 doveva essere di 125 milioni e 245 mila euro, passa a 101 milioni e 628 mila euro: ben 23 milioni e 617 mila euro in meno". "Il taglio è dovuto, per 11 milioni circa, ai tagli ai trasferimenti da parte dello stato alle Regioni, le quali, messe con le spalle al muro dal governo, avrebbero scelto di investire sui trasporti pubblici, con conseguente riduzione da parte del Ministero dell'economia di tutti gli altri capitoli di spesa; dall'altro (12 milioni circa) all'accantonamento da parte del ministero dell'Economia dovuto alla mancata vendita delle frequenze televisive". L'altra questione riguarda quello che gli studenti definiscono uno "strafalcione legislativo" che probabilmente bloccherà i lavori della commissione. La delega conferita dal Parlamento al ministro per l'istruzione riguarda la "revisione della normativa sul diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali". Ma i rappresentanti della Conferenza delle regioni hanno fatto notare che la materia è di competenza delle stesse regioni e non dello stato. Ma, allora, cosa dovrebbe contenere il decreto legislativo?
(Fonte: S. Intravaia, La Repubblica Scuola 13-04-2011)
 
Il punto sul prepensionamento dei ricercatori in base alla legge 133/08 PDF Stampa E-mail
A ormai un anno dalla messa in atto, in alcune delle Università italiane, dei licenziamenti-prepensionamenti forzosi dei ricercatori sulla base dell’art. 72 (e successive modifiche) della legge 133/2008 (legge Tremonti) è possibile tracciare un primo bilancio. Il provvedimento, attuato finora solo in alcune Università, non è stato finora generalizzato. Siamo anche in presenza di situazioni che, esperiti tutti i gradi di giudizio, sono, purtroppo, definitive e probabilmente non sanabili nemmeno con un (improbabile) provvedimento di legge. Siamo giunti ad alcuni punti fermi: 1) tutti i Tar hanno deciso nel senso che non si riconosce alcuna equiparazione tra professori universitari e ricercatori universitari, e il titolo di “professore aggregato”, peraltro transitorio, non cambia in alcun modo questa differenza di stato giuridico; analogamente è stata rigettata ogni argomentazione rivolta a cogliere le note contraddizioni della norma e dei provvedimenti, tra cui il fatto che si utilizza un fatto volontario rivolto ad ottenere un beneficio previdenziale (il cd. “riscatto” degli anni di laurea, o altri di servizi vari) per mettere in atto una discriminazione e un danno economico e professionale; 2) un profilo argomentativo che invece ha prodotto qualche risultato è stato quello condensato in due pronunce dei Tar rispettivamente di Umbria e Toscana, il primo di ormai più di un anno fa, il secondo del mese scorso, secondo il quale l’assunzione dei provvedimenti di prepensionamento, che è discrezionale e non obbligatoria, deve avere come presupposto la formulazione di una griglia di criteri rivolti a qualificare il provvedimento sia nel senso di salvaguardare l’offerta formativa e l’attività di ricerca mantenendola inalterata, e a vagliare le situazioni individuali, segnando quindi forme di discrimine tra i singoli. In particolare la recente sentenza del Tar Toscana ha annullato i prepensionamenti dell’Università di Firenze per l’incoerenza o irrazionalità dei criteri preposti al detto discrimine: l’Università di Firenze, tra le altre cose, aveva indicato una valutazione degli anni 2001-3 come criterio! 3) Unico risultato costante: i Tar hanno annullato quella parte dei provvedimenti di prepensionamento che in alcune sedi ponevano l’inizio dei prepensionamenti in data diversa dal 31 ottobre, giorno nel quale si conclude l’anno accademico.
(Fonte: M. Stampacchia, uniroma1.it 11-04-2011)
 
La progressione economica dei ricercatori PDF Stampa E-mail
I ricercatori non confermati godono, nel triennio di conferma, di una "progressione automatica", dopo il primo anno, che equipara la retribuzione lorda al 70% di quella del professore associato non confermato e di uno "scatto automatico" del 2,5% al compimento del 2° anno. Sia la "progressione automatica", sia lo "scatto automatico", non sono soggetti a valutazione. Lo "scatto automatico" rientra nel blocco del comma 21 dell'art. 9 della legge 122/10, se la maturazione dello stesso avviene nel corso del triennio 2011 - 2013. Anche la "progressione automatica", rientra nel blocco, se maturata nel corso del triennio 2011 - 2023 ma, per il combinato disposto del comma 1 dello stesso art. 9, non dovrebbe essere attribuita, poiché nel triennio predetto la retribuzione complessiva non può superare quella del 2010. Ma il comma 1 fa salvo "un evento straordinario della dinamica retributiva" quale può essere considerato quello della "progressione automatica" introdotta da una norma apposita specifica con lo scopo di rendere meno miserevole il trattamento economico dei ricercatori non confermati, evitando fughe all'estero. Pertanto tale "progressione economica" non dovrebbe rientrare nel blocco. Per quanto attiene alla "conferma" e alla ricostruzione di carriera con il conseguente inquadramento nella classe retributiva attribuita, se maturata durante il triennio predetto, per il comma 21 dell'art. 9 dovrebbe produrre effetti solo giuridici nel triennio, non economici, se considerata "progressione di carriera". Ma la "conferma" è solo conferma nel ruolo di ricercatore e non "progressione di carriera", come avviene, invece, nel caso della conferma a professore associato o passaggio dello straordinario a ordinario. Pertanto i miglioramenti economici dovuti alla conferma ed eventuale ricostruzione di carriera maturata nel triennio da un ricercatore non confermato, dovrebbero essere regolarmente attribuiti.
(Fonte: A. Pagliarini)
 
Lo scatto anticipato per la nascita di un figlio PDF Stampa E-mail
Lo scatto anticipato per la nascita di un figlio è dovuto a una legge speciale che ha concesso un premio al dipendente in occasione di un lieto evento, come quello della nascita di un figlio. Non è, quindi, uno scatto automatico ma è dovuto a un evento straordinario che produce effetti sulla dinamica retributiva. Nella formulazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 122/10 è espressamente prevista l'esclusione, dal trattamento ordinariamente spettante nel 2010, degli effetti economici prodotti da eventi straordinari, quale è, appunto, la nascita di un figlio. In conclusione lo scatto anticipato per la nascita di un figlio, è dovuto.
(Fonte: A. Pagliarini)
 
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