Ridotto il fondo integrativo per le borse di studio |
|
|
|
Il decreto sul diritto allo studio, uno dei 48 che daranno attuazione alla riforma dell'università, parte in salita e per evitare di scriverne uno vuoto di contenuti occorre modificare la legge 240. Secondo quanto comunicato al tavolo dai tecnici del ministero, "il Fondo integrativo per le borse di studio, che per il 2011 doveva essere di 125 milioni e 245 mila euro, passa a 101 milioni e 628 mila euro: ben 23 milioni e 617 mila euro in meno". "Il taglio è dovuto, per 11 milioni circa, ai tagli ai trasferimenti da parte dello stato alle Regioni, le quali, messe con le spalle al muro dal governo, avrebbero scelto di investire sui trasporti pubblici, con conseguente riduzione da parte del Ministero dell'economia di tutti gli altri capitoli di spesa; dall'altro (12 milioni circa) all'accantonamento da parte del ministero dell'Economia dovuto alla mancata vendita delle frequenze televisive". L'altra questione riguarda quello che gli studenti definiscono uno "strafalcione legislativo" che probabilmente bloccherà i lavori della commissione. La delega conferita dal Parlamento al ministro per l'istruzione riguarda la "revisione della normativa sul diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali". Ma i rappresentanti della Conferenza delle regioni hanno fatto notare che la materia è di competenza delle stesse regioni e non dello stato. Ma, allora, cosa dovrebbe contenere il decreto legislativo? (Fonte: S. Intravaia, La Repubblica Scuola 13-04-2011) |
Il punto sul prepensionamento dei ricercatori in base alla legge 133/08 |
|
|
|
A ormai un anno dalla messa in atto, in alcune delle Università italiane, dei licenziamenti-prepensionamenti forzosi dei ricercatori sulla base dell’art. 72 (e successive modifiche) della legge 133/2008 (legge Tremonti) è possibile tracciare un primo bilancio. Il provvedimento, attuato finora solo in alcune Università, non è stato finora generalizzato. Siamo anche in presenza di situazioni che, esperiti tutti i gradi di giudizio, sono, purtroppo, definitive e probabilmente non sanabili nemmeno con un (improbabile) provvedimento di legge. Siamo giunti ad alcuni punti fermi: 1) tutti i Tar hanno deciso nel senso che non si riconosce alcuna equiparazione tra professori universitari e ricercatori universitari, e il titolo di “professore aggregato”, peraltro transitorio, non cambia in alcun modo questa differenza di stato giuridico; analogamente è stata rigettata ogni argomentazione rivolta a cogliere le note contraddizioni della norma e dei provvedimenti, tra cui il fatto che si utilizza un fatto volontario rivolto ad ottenere un beneficio previdenziale (il cd. “riscatto” degli anni di laurea, o altri di servizi vari) per mettere in atto una discriminazione e un danno economico e professionale; 2) un profilo argomentativo che invece ha prodotto qualche risultato è stato quello condensato in due pronunce dei Tar rispettivamente di Umbria e Toscana, il primo di ormai più di un anno fa, il secondo del mese scorso, secondo il quale l’assunzione dei provvedimenti di prepensionamento, che è discrezionale e non obbligatoria, deve avere come presupposto la formulazione di una griglia di criteri rivolti a qualificare il provvedimento sia nel senso di salvaguardare l’offerta formativa e l’attività di ricerca mantenendola inalterata, e a vagliare le situazioni individuali, segnando quindi forme di discrimine tra i singoli. In particolare la recente sentenza del Tar Toscana ha annullato i prepensionamenti dell’Università di Firenze per l’incoerenza o irrazionalità dei criteri preposti al detto discrimine: l’Università di Firenze, tra le altre cose, aveva indicato una valutazione degli anni 2001-3 come criterio! 3) Unico risultato costante: i Tar hanno annullato quella parte dei provvedimenti di prepensionamento che in alcune sedi ponevano l’inizio dei prepensionamenti in data diversa dal 31 ottobre, giorno nel quale si conclude l’anno accademico. (Fonte: M. Stampacchia, uniroma1.it 11-04-2011) |
|
La progressione economica dei ricercatori |
|
|
|
I ricercatori non confermati godono, nel triennio di conferma, di una "progressione automatica", dopo il primo anno, che equipara la retribuzione lorda al 70% di quella del professore associato non confermato e di uno "scatto automatico" del 2,5% al compimento del 2° anno. Sia la "progressione automatica", sia lo "scatto automatico", non sono soggetti a valutazione. Lo "scatto automatico" rientra nel blocco del comma 21 dell'art. 9 della legge 122/10, se la maturazione dello stesso avviene nel corso del triennio 2011 - 2013. Anche la "progressione automatica", rientra nel blocco, se maturata nel corso del triennio 2011 - 2023 ma, per il combinato disposto del comma 1 dello stesso art. 9, non dovrebbe essere attribuita, poiché nel triennio predetto la retribuzione complessiva non può superare quella del 2010. Ma il comma 1 fa salvo "un evento straordinario della dinamica retributiva" quale può essere considerato quello della "progressione automatica" introdotta da una norma apposita specifica con lo scopo di rendere meno miserevole il trattamento economico dei ricercatori non confermati, evitando fughe all'estero. Pertanto tale "progressione economica" non dovrebbe rientrare nel blocco. Per quanto attiene alla "conferma" e alla ricostruzione di carriera con il conseguente inquadramento nella classe retributiva attribuita, se maturata durante il triennio predetto, per il comma 21 dell'art. 9 dovrebbe produrre effetti solo giuridici nel triennio, non economici, se considerata "progressione di carriera". Ma la "conferma" è solo conferma nel ruolo di ricercatore e non "progressione di carriera", come avviene, invece, nel caso della conferma a professore associato o passaggio dello straordinario a ordinario. Pertanto i miglioramenti economici dovuti alla conferma ed eventuale ricostruzione di carriera maturata nel triennio da un ricercatore non confermato, dovrebbero essere regolarmente attribuiti. (Fonte: A. Pagliarini) |
Lo scatto anticipato per la nascita di un figlio |
|
|
|
Lo scatto anticipato per la nascita di un figlio è dovuto a una legge speciale che ha concesso un premio al dipendente in occasione di un lieto evento, come quello della nascita di un figlio. Non è, quindi, uno scatto automatico ma è dovuto a un evento straordinario che produce effetti sulla dinamica retributiva. Nella formulazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 122/10 è espressamente prevista l'esclusione, dal trattamento ordinariamente spettante nel 2010, degli effetti economici prodotti da eventi straordinari, quale è, appunto, la nascita di un figlio. In conclusione lo scatto anticipato per la nascita di un figlio, è dovuto. (Fonte: A. Pagliarini) |
|