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04 Dicembre
Gli sprechi dell’università secondo il MIUR PDF Stampa E-mail

Contro gli attacchi al suo DDL di riforma dell’Università, soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle risorse, il ministro Gelmini emette un comunicato stampa. “Affermare che l’Italia spende poco per l’università è falso. Il nostro Paese spende molto ma lo fa male, alimentando sprechi e privilegi non più sostenibili. Negli anni l’università italiana non si è sviluppata attorno agli interessi degli studenti ma rispetto a quelli dei professori, dei rettori e di tutti coloro che, a vario titolo, sono impiegati all’interno degli atenei. A farne le spese quindi sono stati soprattutto gli studenti ai quali l’università dovrebbe offrire una didattica e una formazione di qualità che consenta un ingresso immediato nel mondo del lavoro. Allo stesso modo, l’attività di ricerca è diventata, in alcuni casi, sempre più autoreferenziale, perdendo di vista gli interessi strategici e le necessità di sviluppo e di crescita del Paese”. A riprova di queste affermazioni, il Miur fornisce alcuni dati:

Università

■In Italia esistono 95 università ma nel nostro Paese si laureano meno studenti che in Cile;

■Oltre alle sedi centrali, sono state attivate più di 320 sedi distaccate nelle località più disparate, come Barcellona Pozzo di Gotto, Ozzano Emilia, Priolo Gargallo;

■Sono attivi 37 corsi di laurea con 1 solo studente e 327 facoltà con 15 iscritti;

■Nel 2001 i corsi di laurea erano 2.444, oggi sono più che raddoppiati arrivando a 5.500. Negli altri Paesi europei, la media dei corsi di laurea è la metà. Tra i corsi di laurea attivati nel corso degli ultimi anni figurano: Scienze dell’allevamento e del benessere del cane e del gatto, Scienza e tecnologia del Packaging, Scienze della mediazione linguistica per traduttori dialoghisti cinetelevisivi;

■Le materie insegnate nelle università italiane sono circa 170.000, contro una media europea di 90.000. Si sono moltiplicate cattedre e posti per professori senza tener conto delle reali esigenze degli studenti, aumentando la spesa in maniera incontrollata;

■Nessun ateneo italiano è entrato nella graduatoria delle migliori 150 università del mondo stilata dal Times. La prima università italiana è Bologna, al 192esimo posto; ■Negli ultimi 7 anni sono stati banditi concorsi per 13.232 posti da associato ma i promossi sono stati 26.000.

Ricerca

Nell’ambito del PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) sono stati attivati e finanziati progetti di ricerca del tipo:

■Approccio multidisciplinare alla conservazione dell’asino dell’Amiata (finanziamento assegnato, 55.000 euro);

■Individualità: tradizione filosofica, pensiero storico e saperi della vita. (finanziamento assegnato, 500.000 euro);

■Vita quotidiana delle famiglie: osservazioni etnografiche e rappresentazioni (finanziamento assegnato, 55.000 euro);

■Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli e tecnologie informatiche per la formazione a distanza dell'architetto (finanziamento assegnato, 340.000 euro);

■Emozioni, benessere e qualità della vita (finanziato assegnato, 90.000 euro);

■Gli effetti del pericolo e della paura sulla forma e sull’uso della città italiana contemporanea (finanziamento assegnato, 185.924 euro).

(29-11-2010 http://www.aetnascuola.it/categorie/51-news/4334-gli-sprechi-delluniversita-secondo-il-miur)

(Nota di PSM. Errata corrige. A Ozzano Emilia, a 12 km da Bologna, non è vero che c’è una sede distaccata, come dice il ministro, ma la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’università di Bologna trasferita da venti anni fuori dal centro cittadino dove non poteva rimanere per vari motivi in primis la presenza degli animali. Non è vero che in altri Paesi europei la media dei corsi di laurea è la metà: ad esempio la Francia ha attivato 4.878 corsi, il Regno Unito 5009 e la Germania 8.143. In Germania a questi ultimi si devono aggiungere i 3.528 corsi delle Fachhochschulen. Nella classifica del Times l’Italia è in basso, ma se si privilegiano le classificazioni che valutano in primis la qualità della produzione scientifica, come lʼHEEACT (Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan), nel 2010 lʼItalia colloca 29 atenei tra i primi 500, occupando il quarto posto nel mondo dopo Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, e migliorando la propria posizione rispetto al 2007)
 
Senza una valutazione della ricerca non si investe bene in nuovi posti PDF Stampa E-mail

La mole delle promozioni di questi anni ha modificato radicalmente nei ruoli dell’università la composizione di ordinari e associati, nelle cui categorie la componente dei vincitori dei concorsi locali diventa assolutamente (associati) o nettamente (ordinari) prevalente. Nel 2009 4.202 ordinari e 1.227 associati erano di età compresa tra 66 e 75 anni [ordinari: 3.328 tra 66-70 e 874 tra 71-75; associati: 1.193 tra 66-70 e 34 tra 71-75]. Tre fattori hanno cooperato. Le triple, doppie idoneità hanno costituito un incentivo perverso a concorsi preconfezionati (sia su candidati ottimi sia su candidati indecenti) e a ingressi in ruolo al di fuori di ogni vero piano di crescita. Ma la pessima regola concorsuale, da sola, non spiega per intero ciò che è avvenuto. Di pari importanza nel decennio è stato il ruolo e il potere che l’autonomia ha dato alle corporazioni che popolano la nostra università.  L’autonomia ha avviato una competizione tra le corporazioni assolutamente nuova, estesa a ogni snodo della vita universitaria. L’enorme quantità di bandi di concorso di questi anni, come peraltro la quantità di nuove lauree o la frammentazione degli insegnamenti, sono il risultato esattamente di questo. Con l’aiuto di una regola concorsuale fasulla, buona parte della mole dei bandi ad personam è stata creata per finalità solo corporative, di affermazione e di espansione del territorio delle singole corporazioni. Esattamente così sono nati bandi per vincitori programmati cui nessuno avrebbe mai pensato prima e che nessuno avrebbe mai osato richiedere nella prospettiva di una reale competizione nazionale; ed esattamente così sono entrati a far parte di commissioni di concorso persone che nessuno si sarebbe sognato di votare in una commissione nazionale. Si è affermato il progetto di uno stanziamento, in seno alla riforma, per concorsi che rispondano alle proteste dei ricercatori. Ma l’assenza di una valutazione della ricerca priva di un’essenziale base informativa ragionevoli decisioni su un investimento di questo tipo. Il pericolo è che la sua dimensione e le sue caratteristiche siano solo il risultato di una contrattazione politica.

(Articolo integrale in http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/2100. P. Potestio, noiseFromAmerika 25-11-2010)
 
Servizio presso l’INFN PDF Stampa E-mail

Domanda. Un ricercatore confermato ha formulato richiesta di ricostruzione carriera, indicando, tra gli altri servizi, l’attività prestata in qualità di titolare di contratto a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in qualità di Ricercatore di III livello. È corretto non ritenere riconoscibile il periodo richiesto secondo quanto disposto dall’art. 103 del DPR 382/80 per i ricercatori?

Risposta. Rispondo dicendo che, attenendosi alla lettera della citata norma, non è possibile riconoscerlo perché quel servizio, non di ruolo, non è contemplato tra quelli riconoscibili, anche se espletato presso l'INFN, ente pubblico di ricerca. Dura lex, sed lex. Quindi quel servizio non può essere riconosciuto secondo la legge vigente. (A. Pagliarini 28-11-2010)
 
Commenti agli articoli riguardanti l’università nella legge 183 (collegato lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010 PDF Stampa E-mail

Art. 8. Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».

Commento. Si rivedono i criteri sulle elezioni delle cariche universitarie. Si modifica parzialmente l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento, prevedendo la possibilità di eleggere un professore associato se non si è raggiunto il quorum per due votazioni.

Art. 9. Modifiche all’articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009

1. Al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

Commento. Gli stanziamenti previsti fino al 2011 dalla legge 133/2008 per l’assunzione di personale universitario restano limitati al 60% a favore dei soli ricercatori. Sono esclusi i contrattisti di cui alla legge 230/2005.

Il reclutamento dei ricercatori si basa sulla valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato, discussi davanti all’apposita Commissione.

La Legge 133/08 prevede che le assunzioni per le Università possano avvenire per una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato. Di questa cifra una quota non inferiore al 60% deve essere utilizzata per l’assunzione di ricercatori: Vengono esclusi i contrattisti di cui alla Legge 230/2005

Anche le pubblicazioni diventano oggetto di discussione con la commissione incaricata della valutazione comparativa.

Art. 10. Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale

1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale».

Commento. L’obbligatorietà della quota del 60% per le assunzioni di ricercatori non si applica agli istituti d’istruzione universitaria a ordinamento speciale.

Art. 11. Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari

E’ abrogata la possibilità che nei bandi per le nomine in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa e la previsione di un numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato.

Art. 12. Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali

1. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

Commento. Nel caso in cui ci siano passaggi di ricercatori in servizio alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, sono trasferite le risorse finanziarie per pagare lo stipendio al ricercatore trasferito. (Commenti da http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20101125/scheda-flc-cgil-commento-su-legge-183-del-4-novembre-2010-collegato-lavoro-novembre-2010.pdf)
 
L’abilitazione nazionale alla docenza in europa PDF Stampa E-mail

Nella riforma universitaria uno dei punti qualificanti dell’intervento normativo è costituito dall’introduzione dell’abilitazione nazionale per l’ammissione ai ruoli di Professore Associato e Professore Ordinario. Si tratta di un’innovazione potenzialmente rilevante, e per la quale - in ogni caso - sono molti i “dettagli” che dovranno essere definiti nelle more della redazione della legge delega prevista sull’argomento.  E’ noto che in Europa vi sono stati storicamente e continuano a manifestarsi diversi approcci sul tema.

Nei Paesi centro-europei era tradizionale accertare la venia docendi mediante la pubblica difesa di una dissertazione di livello superiore a quella dottorale, chiamata appunto Habilitationsschrift in Germania. Una discussione nazionale si sviluppò in quel paese a seguito dell’introduzione, all’inizio del Millennio, della figura di Junior Professor (posizione di docente a tempo determinato) che avrebbe dovuto rimpiazzare, secondo gli orientamenti governativi, l’abilitazione. Data la struttura federale dello stato tedesco, si manifestarono diversi orientamenti regionali. Inoltre emersero diverse sensibilità fra le varie discipline, con i settori scientifici maggiormente favorevoli all’innovazione, e invece quelli umanistici, giuridici e medici inclini a valutare ancora in modo positivo la tradizionale procedura. A seguito di un ricorso alla Corte Costituzionale da parte di tre Stati (Baviera, Sassonia e Turingia) sulla facoltà dello Stato federale di intervenire in materia, e da essi vinto, fu approvata una nuova legge nel luglio 2004 che concedeva più autonomia ai Länder. In tal modo si è giunti a un equilibrio in cui il sistema dei Junior Professor, esteso in tutti gli Stati, convive però con la tradizionale Habilitation.

In Francia è il Consiglio Universitario Nazionale (CNU - Conseil National des Universités), articolato in sezioni e sotto-sezioni disciplinari, che ha il compito di provvedere all’abilitazione - detta qualification - sia per il ruolo di professore che per quello di maître de conférences. I concorsi sono poi banditi dalle Università, che possono scegliere solo fra i candidati abilitati. Si tratta di un sistema chiaro e certamente sperimentato, al quale s’ispira per certi versi anche il ddl di riforma universitaria italiano.

Ancora più interessante è la situazione spagnola, perché più moderna e collegata a sviluppi recenti. Un ruolo proattivo fu svolto dalla comunità catalana, com’è noto molto dinamica sia economicamente sia culturalmente. All’inizio del millennio era attiva in questa regione un’agenzia di valutazione del sistema universitario in rapido sviluppo e scientificamente molto autorevole, l’AQU. Nello stesso periodo alla Generalitat era in carica come Ministro dell’Università e della Ricerca il noto economista liberale Andreu Mas-Colell (che di recente ha anche ricoperto la carica di Segretario Generale del Consiglio Europeo delle Ricerche), il quale curò il passaggio dell’Agenzia da una forma giuridica di consorzio universitario, con cui era stata fondata nel 1996, a quella di ente pubblico indipendente. Nel fissare lo Statuto, e quindi i compiti dell’AQU, Mas-Colell disegnò un percorso di forte responsabilità per l’Agenzia, attribuendo fra l’altro ad essa, oltre ai compiti tradizionali di garanzia della qualità (esterna) dei corsi di studio, anche quello di certificazione “regionale” per il personale accademico - insomma di “abilitazione”.

L’esperienza acquisita fa della certificazione condotta dall’AQU un sicuro riferimento teorico. Poiché l’autorevolezza acquistata dall’AQU era tale da porla, nella prima metà di questo decennio, a essere considerata una delle due agenzie continentali di riferimento, con la britannica QAA, si sviluppò un accenno di competizione metodologica laddove il compito di valutare individualmente i docenti era categoricamente escluso (fra i compiti dell’agenzia) nel sistema britannico. Vi era colà invece, com’è noto, una valutazione ristretta ai risultati delle attività di ricerca per mezzo del RAE (Research Assessment Exercise), eseguita da altre Agenzie - quelle finanziatrici del sistema universitario - su intere unità disciplinari corrispondenti grosso modo a un Dipartimento. Però nel sistema britannico le singole Università sono fondazioni, e non enti pubblici, e i docenti sono legati ad esse attraverso contratti di diritto privato (non esistendo contratti di diritto pubblico, né il diritto amministrativo). Insomma, una situazione giuridico-istituzionale ben diversa, condita anche dalla mancanza delle tutele che da noi sono ben riassunte dall’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori. L’AQU, invece, ha sviluppato, oltre alle procedure di abilitazione professionale già citate, anche quelle per la valutazione individuale dei risultati della ricerca e la certificazione dei manuali/metodi di valutazione dell’attività didattica e amministrativa dei docenti realizzata da ciascun’Università, ai fini della progressione stipendiale e di carriera, sempre su disposizione legislativa.

All’inizio del 2006 la “storica” Direttrice Generale dell’AQU Gemma Rauret è passata alla Direzione dell’ANECA, l’Agenzia nazionale spagnola di valutazione della qualità, fondata nel 2002, favorendo in questo modo la miglior implementazione a livello nazionale delle metodologie già sperimentate in Catalogna. I programmi ACADEMIA (Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios) e DOCENTIA (Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario) costituiscono oggidì dei riferimenti di sicuro valore. Anche a livello nazionale l’autorità politica aveva fissato le coordinate del processo di abilitazione, intervenendo ancora nel 2007 per definire dei criteri stringenti sulle diverse dimensioni della valutazione.

A noi pare che un sistema basato su solide procedure di abilitazione e su concorsi locali sia, in effetti, quello che più si attaglia anche al nostro caso, seguito da costanti valutazioni per la progressione stipendiale e di carriera. Sempre che nella comunità accademica italiana si crei, e si nutra, una nuova cultura della valutazione e della promozione della qualità. (Pubblicato da Renzino l'Europeo 26-11-2010 http://cronaca.anvur.it/2010/11/un-docente-molto-abile.html)
 
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