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23 Agosto
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. TEMPI MOLTO STRETTI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI PDF Stampa E-mail

Un avviso apparso sul sito del MIUR avverte che il 27 luglio saranno pubblicati i bandi per le abilitazioni scientifiche nazionali di prima e seconda fascia. Del tutto anomala è la durata del bando che si chiuderà il 20 novembre, dopo quasi quattro mesi. Ai fini della valutazione e, in particolare, ai fini del superamento dei requisiti bibliometrici, faranno testo le pubblicazioni prodotte entro la data di presentazione della domanda del candidato. Se da un lato si capisce che la durata del bando possa essere funzionale ad attenuare le contestazioni, dall’altro crea dei problemi su un altro fronte, quello del tempo a disposizione delle commissioni. Infatti, il comma 6 dell’art. 8 del regolamento sulle abilitazioni scientifiche recita: Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione. Se il bando uscirà in Gazzetta ufficiale il 27 luglio, ciò vuol dire che le commissioni saranno tenute a concludere i lavori durante la pausa natalizia, un termine prorogabile non oltre il 27 febbraio 2013. Considerato il numero di domande, nella maggior parte dei casi, tre mesi non saranno sufficienti a concludere la valutazione dei curricula e a formulare i giudizi.
(Fonte: Redazione roars 21-07-2012)

 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. UN SISTEMA PROCEDURALE PROBLEMATICO PDF Stampa E-mail

La legge Gelmini non prevede alcun criterio particolarmente restrittivo per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale: in teoria, se tutti i candidati di una disciplina superassero un determinato standard qualitativo, potrebbero essere tutti abilitati. Si tratta di una previsione che, ipocritamente, non tiene conto che, senza vincoli, il numero degli abilitati sarebbe estremamente elevato (ma perché mai i membri delle commissioni dovrebbero confliggere per fare una selezione quando questa selezione non è obbligata?). Di fronte a questo problema è intervenuta l’Anvur che, con uno dei decreti ministeriali più confusi della storia della Repubblica Italiana, ha cercato di porre un vincolo selettivo alle abilitazioni con l’introduzione del concetto di mediana da applicare sia agli aspiranti commissari sia ai candidati all’abilitazione. L’Anvur, attraverso una serie di indicatori bibliometrici e di attività scientifica, dividerà gli aspiranti commissari in due parti e solo il 50 per cento potrà aspirare a fare il commissario. Simmetricamente, solo i candidati che avranno un indicatore di attività scientifica superiore al valore mediano della fascia professorale per la quale vogliono concorrere potrebbero essere abilitabili. Complicato? No, solo confuso, perché come dimostrato ampiamente (www.roars.it) tutta la procedura è confusa (e variamente ricorribile in sede giurisdizionale): i dati su cui si calcoleranno le mediane sono poco affidabili e, soprattutto, stando al bando di concorso, se le commissioni volessero potrebbero darsi criteri diversi da quelli della mediana dell’Anvur (ma forse no!).
Ma c’è di più: il bando del concorso è davvero stupefacente su molti punti. Basta ricordarne uno tra tanti, e cioè lo spazio temporale concesso ai candidati per fare domanda: dal 27 luglio al 20 novembre. Quasi quattro mesi, un periodo di tempo mai visto nella storia dei concorsi pubblici italiani. Elemento che risulta ancora più bizzarro se si tiene conto che i commissari, stando alle regole vigenti, avranno solo tre mesi di tempo per esprimere i giudizi finali: un lasso di tempo davvero stretto, se si pensa che in molti settori concorsuali il numero dei candidati sarà tale che i commissari potrebbero trovarsi a dover leggere decine di migliaia di pagine. Il ministro dovrebbe rendere ragionevole la tempistica delle commissioni (bastano due parole di emendamento alla legge Gelmini che diano per lo meno 6 mesi di tempo ai valutatori) e chiarire definitivamente se la “mediana” è vincolante o non per essere abilitabili.
(Fonte: G. Capano, Europa 01-08-2012)

 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA E CONCORSI LOCALI. MOLTI GLI ELETTI POCHI I CHIAMATI PDF Stampa E-mail

Benché ormai da qualche tempo i concorsi tendano ad avere un seguito «giudiziario», nella fase attuale si preannuncia una straordinaria, e per l’innanzi mai conosciuta, stagione di contenzioso, che attinge perfino il livello della verifica della compatibilità costituzionale, e tocca ogni fase del processo: definizione dei criteri, ranking delle riviste, bandi per il reclutamento dei commissari, bandi per l’attribuzione delle idoneità, e poi eventuali atti di nomina, chiamate, ecc. Ora, se la missione dei regolatori è quella di prevenire e comporre il conflitto, conseguendo obiettivi conformi al principio di «buon andamento» dell’amministrazione, quanto sta già avvenendo e quanto si preannuncia manifesta subito un inedito difetto di performance. Una grande questione deriva dalla logica posta a base dei criteri di valutazione: si è ritenuto di predefinire standard di tipo pressoché esclusivamente quantitativo, irrigiditi nella loro bronzea fissità. Si è poi stabilito che, in sostanza, solo gli articoli pubblicati, nei dieci anni precedenti, in riviste classificate oggi in fascia “A” sono spendibili nel concorso. È rimarchevole che abbia suscitato qualche sorpresa e qualche contrarietà la decisione del direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti di presentare in proposito ricorso al giudice amministrativo prospettando la violazione, per il carattere retroattivo del criterio, dei principi di eguaglianza-ragionevolezza e di affidamento. In tempo di Internet un certo orientamento alla produzione ipertrofica ma di bassa qualità si è accentuato. Oggi è relativamente facile assemblare materiali attinti alla “rete”, costruendo prodotti rigonfi di dati di seconda mano e di descrizioni, spesso anche assai ponderosi: non di plagio si tratta, beninteso (almeno, quasi mai), ma di parafrasi di idee consolidate, talvolta intrise di pregiudizi e non comprovate, sostanzialmente inutili nel progresso della conoscenza scientifica. E, con l’impiego degli stessi mezzi, un altro fenomeno già si produce, indotto dalla presa d’atto del metodo seguito nella valutazione Anvur: la parcellizzazione dei lavori in scritti brevi e numerosi, di rapida compilazione. Raccolte di questo genere sono già in libreria in vista dei concorsi. Tutto questo non è contrastabile adoperando criteri «quantitativi»: nulla può sostituire l’onesta valutazione dei pari, nel merito di ciascun «prodotto». Come nulla può sostituire la visibilità di una tale valutazione, essa stessa assoggettata al controllo della comunità scientifica: un’accountability che il sistema universitario ha avuto solo nelle proprie migliori stagioni, e che ha purtroppo da qualche tempo smarrito. In tale scenario, la considerazione del numero dei prodotti può avere un senso, ma solo come un elemento tra altri, e marginale. Forse l’esperienza del Civr aveva dato qualche indicazione utile; ma poi questa modalità è divenuta il Neanderthal nell’evoluzione della specie Valutazione, finendo misteriosamente su un binario morto. Dunque correggere il metodo è necessario ed è divenuto davvero urgente.
Si discorre di «concorsi nazionali». In realtà ci si appresta a formulare graduatorie «aperte» di idonei: non v’è un numero limitato di posti per i quali competere; i concorrenti giudicati idonei (sulla base dei criteri di cui si è fatta menzione) da commissioni (formate sulla base di analoghi criteri) potranno poi accedere a procedure comparative nelle singole sedi universitarie. Rovesciando nominalisticamente l’evangelo di Matteo: molti gli eletti, pochi i chiamati. Ma chi sarà chiamato? A decidere i chiamati saranno i rettori (dopo la torsione monocratica del modello della governance universitaria) e i consigli di amministrazione, operando con la leva della distribuzione delle risorse. Pur considerando Il modello prefigurato largamente impraticabile, non si possono bloccare ulteriormente le carriere di studiosi in attesa da anni. La determinazione più utile, allora, sarebbe quella di regolare transitoriamente questa fase, tornando alle modalità concorsuali consolidate, con correttivi adeguati a contrastare pratiche deteriori ben note (per esempio, consentendo a ogni commissione locale di attribuire una sola idoneità, corrispondente al posto disponibile, in modo da impedire «incroci» e «scambi» tra commissari e sedi).
(Fonte: S. Spaiano, ilsussidiario.net 09-07-2012).

Un commento (A. Ferrari 09-07-2012): Come al solito in Italia quando si tenta di riformare qualche meccanismo statale che fa acqua (e quello universitario della valutazione/reclutamento dei professori è sotto gli occhi di tutti) allora si parte con le accuse di incompetenza, di mancanza di trasparenza. Come si fa a parlare di mancanza di trasparenza dell'ANVUR? O che non sono parte del corpo accademico (da cui sono stati selezionati)? E come si fa a valutare qualcosa senza criteri che facciano riferimento ad elementi oggettivi? Elementi condivisibili in tutta Italia? Condivisibili anche da noi cittadini che paghiamo questi stipendi? A criticare sono buoni tutti.

 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. AUDIZIONE DEL MINISTRO PROFUMO AL CUN (25-07-12). QUATTRO SESSIONI DI ABILITAZIONE DAL 2012 AL 2016 PDF Stampa E-mail

Il ministro ha comunicato che il bando per le abilitazioni scientifiche nazionali prevederà quattro sessioni dal 2012 a 2016. Il popolamento del sito docente sarebbe stato “perfetto”. Di interesse le dichiarazioni relative agli indicatori bibliometrici, in particolare per quanto riguarda la selettività delle mediane in via di elaborazione. La possibile elevata numerosità degli abilitati preoccupa il ministro.
Il ministro spera che possa essere elevato il limite del 20% previsto per il turn over nel DL 95/2012, spostandone la sua applicazione al 2013 (come auspicato dalla CRUI).
Ha dichiarato inoltre che il costo standard per studente sarà su base di Ateneo e non nazionale.
Ha affermato di temere un eccessivo numero di abilitati auspicandone una “spalmatura” nelle previste complessive 4 sessioni di abilitazioni nazionali. “Il sistema universitario non può permettersi troppi abilitati”.
Saranno date indicazioni ai candidati, che avessero fatto domanda, in merito alla possibilità di superare il paletto della mediana cosi da poter ritirare la domanda nei quindici giorni successivi alla chiusura del bando. Dato che i “bocciati” dovranno saltare le due tornate successive, ci si attende il ritiro dei candidati i cui indicatori non supereranno le mediane. La spiegazione del “bando lungo” potrebbe proprio stare nella necessità di garantire tempo sufficiente all’ANVUR per calcolare e pubblicare le mediane, senza le quali i candidati dovrebbero presentare domanda “al buio”. Il ministro ha dato indicazione di star tuttavia lavorando con le comunità scientifiche per individuare elementi di modulazione non meglio definita delle rigidità del processo a mediana … al riguardo ha detto di aver fatto dei “carotaggi” per metter meglio a punto le direttive di modulazione del criterio mediana. Sebbene sia difficile dare interpretazioni univoche, i “carotaggi” fanno pensare a indagini statistiche simili a quelle che hanno indotto l’ANVUR a produrre un documento (in contraddizione con la sua stessa Delibera n. 50 e con il D.M. “Criteri e parametri”) che cancellerebbe la precedente normalizzazione dell’indice-h di Hirsch mediante l’età accademica, mettendo al suo posto l’indice di Katsaros (indice-h contemporaneo).
(Fonte: Redazione ROARS, 26-07-2012 ; dal resoconto sintetico, a cura di A. Pezzella, pubblicato sul sito di Rete 29 Aprile)

 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA. L’OPINIONE DI VALERIO ONIDA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE PDF Stampa E-mail

Professor Onida, di recente c’è stato un certo rumore circa il ricorso presentato dall’Associazione da lei presieduta sulle cosiddette classifiche di riviste. Qualcuno ha perfino sostenuto che si tratti di una “reazione baronale” contro una valutazione intesa a sanare i mali dell’accademia. La vostra, si dice, è una difesa dello status quo. Come risponde? “Rispondo invitando i critici a entrare nel merito della questione che noi abbiamo posto col nostro ricorso. Che non è affatto volto a contestare la necessità di attivare serie procedure di selezione dei docenti a livello nazionale, basate su valutazioni essenzialmente qualitative: ma contestare l’uso, per la selezione, di un criterio “quantitativo” (il numero di articoli pubblicati nell’ultimo decennio in riviste collocate nella classe A) applicato “retroattivamente. Infatti, la classificazione delle riviste avverrebbe ora, ma su di essa si baserebbe la valutazione degli scritti pubblicati nello scorso decennio. Ora, tutti sanno che nelle nostre discipline (area 12) finora chi ha pubblicato non ha badato tanto al “contenitore” (in quale rivista pubblicare) quanto al contenuto dello scritto. Adesso gli si dice: se hai pubblicato in riviste diverse da quelle collocate (ora) in classe A, i tuoi scritti valgono di meno. Tutti sanno, inoltre, che fino a pochissimo tempo fa le riviste non attuavano affatto criteri di selezione degli scritti da pubblicare basati sulla peer review come oggi si va imponendo, cioè sull’esame a “doppio cieco” da parte di referees. Oggi le cose stanno cambiando, ma non ha senso classificare le riviste in base a elementi di oggi, e però attribuire a tale classificazione valore anche per “pesare” le pubblicazioni di ieri.”
Quali principi dello Stato di diritto ritiene siano violati dal DM “Criteri e parametri”? “Quello che noi abbiamo impugnato è l’allegato B del regolamento 7 giugno 2012 n. 76, dove si stabiliscono i criteri per calcolare e valorizzare le famose “mediane”. Quello che secondo noi è violato è l’elementare principio dell’affidamento legittimo nei confronti delle norme che costituiscono il quadro nel cui ambito il cittadino agisce. La legge non può liberamente disporre in modo retroattivo (ora per allora): è un principio generale dell’ordinamento. (Fonte: redazione roars 08-08-2012)

 
RECLUTAMENTO. CONSEGUENZE DELLA SPENDING REVIEW: NUOVE REGOLE SUL TURN-OVER SPECIFICATE DAL MINISTRO AL CUN PDF Stampa E-mail

Da quanto è stato specificato dal Direttore Generale Livon e dallo stesso Ministro Profumo in aula CUN le nuove regole sul turn-over saranno le seguenti:

  1. E’ fissato un nuovo tetto nazionale del 20% di turn­over utilizzabile dagli atenei nel loro complesso.

  2. Per ogni ateneo sulla base del proprio indicatore di spesa e delle regole fissate nel DM 49/2012 si calcola la percentuale di turn-­over utilizzabile nell’intervallo 10-50%.

  3. La quota di ciascun ateneo viene corretta con criterio di proporzionalità affinché il totale nazionale rientri nel tetto del 20%.

  4. Il vincolo del rapporto 50-­30-­20 fra le fasce docenti non è più in vigore, mentre è introdotto il vincolo che per ogni nuovo ordinario deve essere chiamato entro il triennio un nuovo RTDb.

  5. Il piano straordinario per gli associati non è assoggettato alle quote di turn­over.

Conseguenze immediate del nuovo provvedimento: in attesa che il MIUR calcoli le quote di turn-over, si configura un blocco della programmazione degli atenei per il 2012 (per es. non potranno essere chiamati gli idonei a ordinario ancora in attesa). Poiché i contratti per RTD rientrano nei vincoli del turn-over, il Ministro ha suggerito di finanziarli con fondi diversi dall’FFO (per es. fondi regionali) e usare l’FFO per gli strutturati.
(Fonte: da un resoconto dell’intervento del ministro Profumo al CUN riportato da redazione Roars, 12-08-2012)

 
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