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23 Agosto
MOBILITÀ DOCENTI. MIUR CONTRO CORTE DEI CONTI PDF Stampa E-mail

Dichiarazione dell’on. Pierfelice Zazzera Vicepresidente della Commissione Cultura rispondendo al governo in merito all'assunzione di docenti universitari:
"Il governo rispondendo ad un’interrogazione dell'IDV sull'utilizzo dei fondi del finanziamento ordinario per l'Università ammette di assumere docenti e ricercatori in difformità rispetto a quanto stabilisce il dm 439/2011 all'art. 5 punto 1 let. b. Il decreto, infatti, consente di assumere docenti e ricercatori attraverso lo strumento della mobilità di personale anche non universitario, ma comunque proveniente dalla pubblica amministrazione. Su questo tema si e' espressa in modo chiaro la Corte dei Conti invitando il MIUR ad utilizzare lo strumento della mobilità e le risorse assumendo personale non universitario, ma proveniente dalla pubblica amministrazione. In realtà la risposta del MIUR ha dell'incredibile e, non riconoscendo quanto dispone la Corte dei Conti, consente, di fatto, agli Atenei di assumere per chiamata diretta in violazione della stessa legge 240/2010 che prevede un piano straordinario delle assunzioni. Queste assunzioni dirette pertanto non avvengono in modo meritocratico, mancano di trasparenza e informazione, e soprattutto aggirano la mobilità' prevista dal decreto ministeriale. Questo comporta anche un ingiusto vantaggio per taluni a discapito di altri al punto da ipotizzare la violazione del codice penale. Il MIUR insomma continua ad essere un porto franco fuori da ogni regola e che rischia di mettere le basi per ulteriore confusione in vista della distribuzione di fondi previsti con il decreto ministeriale 71/2012. Non solo ma a breve il MIUR pubblicherà il bando per l'abilitazione nazionale a professore di I e II fascia. Se le premesse sono queste, e' lecito dubitare".
(Fonte: AGENPARL 2507-2012)

 
IL RAPPORTO TRA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (LETTORI COMPRESI) E PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

Nelle prossime settimane in applicazione del Decreto delegato 29/03/12, n. 49, sarà previsto quale deve essere il rapporto ottimale tra personale tecnico-amministrativo (lettori compresi) da un lato, e professori e ricercatori universitari dall’altro. In pratica, con questo decreto si stabilirà quanti del suddetto personale (TA e lettori) per ogni docente universitario. Questo vuol dire che le università devono attendere il suddetto decreto per poi vedere se i TA e lettori sono “in troppi” oppure no. Se saranno considerati “troppi”, l’art. 2 del recente decreto sulla cosiddetta “revisione della spesa” indica la strada di quello che potrebbe accadere: riduzione del personale. Difficile che per gli atenei non valga ciò che vale (e sempre più varrà nel futuro) per gli altri settori della pubblica amministrazione.
(Fonte: usb.uniroma2.it 16-07-2012)

 
RICERCATORI UNIVERSITARI. LE FONTI DEL RAPPORTO DI LAVORO PDF Stampa E-mail

I ricercatori universitari, a differenza di quelli dipendenti dagli enti di ricerca, non hanno subìto il processo di privatizzazione degli ultimi decenni: la categoria dei ricercatori dell’Università, assieme a quella dei professori universitari, sono state escluse dalla riforma. L’art. 3, comma 1° del testo unico n. 165/2001 afferma che “in deroga all’art. 2, commi 2 e 3”, dove si stabilisce la privatizzazione e la contrattualizzazione del pubblico impiego, “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia”. Al 2° comma si afferma che “il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione”. Da ciò si deduce che il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari per ora non subisce la privatizzazione, poiché al 2° comma si stabilisce che rimane regolato dalle disposizioni già vigenti, ossia dalla legge. Il 2° comma trova la sua spiegazione nel fatto che fin dalla prima privatizzazione si era ritenuto necessario “coordinare la riforma con una serie di provvedimenti in itinere in tema di autonomia universitaria”. Inizialmente, infatti, il DLgs. n. 29/1993 aveva ritenuto di dover estendere la privatizzazione anche ai ricercatori e ai professori universitari a partire dal 1° giugno 1994; successivamente però con il DLgs. 546/1993 si decise di prorogare la loro esclusione dall’ambito della riforma, in attesa di una regolamentazione che potesse disciplinare il loro rapporto, proprio perché si continuava a discutere in Parlamento sul tema dell’autonomia dell’Università senza raggiungere mai un accordo. In realtà la legge delega n. 421/1992 non aveva contemplato tra le categorie escluse dalla riforma i professori e i ricercatori universitari, poiché l’art. 2, comma 1° di detta legge affermava che dovessero rimanere regolati dalla precedente disciplina i dirigenti generali ed equiparati, senza nulla specificare con riguardo al personale universitario. L’esclusione dei ricercatori universitari dall’ambito della riforma sembrava dovesse avere durata limitata, ma nel testo unico del 2001 all’art. 3, comma 2° venne riproposta, considerandola come una sorta di proroga sine die. Ancora oggi la disciplina del rapporto dei ricercatori universitari è in attesa di una specifica regolamentazione, come afferma l’art. 3, non essendo intervenuta a riguardo alcuna legge. Si può quindi affermare che il rapporto dei ricercatori universitari, non avendo beneficiato della privatizzazione del pubblico impiego, è regolato dalla disciplina precedente alla riforma e dalle leggi che riguardano l’Università, come soprattutto il D. P. R. n. 382/1980, il quale si preoccupa di disciplinare le caratteristiche principali del rapporto e l’art. 24 della legge n. 448/1998 per quanto riguarda gli aspetti retributivi. Il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari ha come fonte ordinaria la legge, o comunque una fonte unilaterale (regolamento); alla legge si affianca poi l’atto amministrativo di nomina che non è altro che un provvedimento unilaterale emanato dalla p.a. Per la categoria dei ricercatori universitari quindi vale ancora il principio della supremazia della p.a. rispetto ai dipendenti, poiché, non solo al momento della costituzione del rapporto ma anche successivamente, il datore di lavoro esercita sul lavoratore un potere autoritativo mediante atti amministrativi.
(Fonte: E. Pisani, tesionline.it luglio 2012)

 
REVISIONE DELLA SPESA. DIVIETO DI CUMULO ALLO STIPENDIO DI ASSEGNI AD PERSONAM PDF Stampa E-mail

Professori e ricercatori universitari non potranno più cumulare allo stipendio, una volta rientrati in ruolo, la differenza rispetto alle indennità di cui fruivano in precedenti incarichi. Lo stop e' stato introdotto, ieri notte, dalla commissione Bilancio del Senato al decreto legge sulla spending review con l'approvazione di un emendamento del senatore Giuseppe Valditara. L'emendamento prevede che "al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni 'ad personam' in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione". Per Valditara, che fa l'esempio di un professore che abbia ricoperto incarichi al Csm o alla Consulta, l'approvazione della proposta "e' un bel segnale oltre che di risparmio di qualche milione di euro anche di moralizzazione della 'casta'. E' un passaggio utile per il bilancio, per il sistema universitario ed elimina un privilegio che non aveva alcun senso".
(Fonte: borsaitaliana.it 27-07-2012)

 
REVISIONE DELLA SPESA. LE IMPRESE ITALIANE POTRANNO ACCEDERE AI FONDI PUBBLICI SOLO TRAMITE FONDAZIONI CHE ABBIANO NEL LORO STATUTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA PDF Stampa E-mail

Nella legge di revisione della spesa pubblica è stato inserito un provvedimento che non ha precedenti nella storia della ricerca italiana: «Gli enti di diritto privato non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica». In altre parole, le imprese italiane potranno accedere ai fondi pubblici tramite fondazioni che abbiano nel loro statuto la promozione e lo sviluppo della tecnologia. Ecco il motivo d’essere del comma 6 dell’art. 4, scritto su misura per l’Istituto Italiano di Tecnologia, una fondazione appunto nel cui consiglio di amministrazione siedono diversi rappresentanti dell’industria privata.
(Fonte: M. Cuccurullo, roars 27-07-2012)

 
DOTTORATO DI RICERCA. NOTA DEL CUN. DOSSIER PDF Stampa E-mail

Il CUN nella seduta n. 108 – 10 e 11 luglio 2012 - ha approvato una Nota su “Regolamenti Didattici di ateneo e titolo di dottore di ricerca” in cui richiama l’esigenza che gli Atenei, nell’adeguare i propri Regolamenti Didattici alle disposizioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dei rispettivi statuti, indichino i titoli da essi rilasciati attenendosi alle denominazioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270. Il CUN ha predisposto un Dossier che raccoglie in un quadro sinottico, riferimenti ai provvedimenti normativi e agli interventi del CUN in materia di Dottorato di Ricerca.

 
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