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MOBILITÀ STRAORDINARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI. ART. 26 DECRETO PNRR1 (DL 152/2021) e DM 367 06.05.22 PDF Stampa E-mail

La mobilità straordinaria di professori e ricercatori si attua in quattro direzioni: da ateneo ad ateneo, da ente pubblico di ricerca (EPR) a ente; da ente ad ateneo e viceversa. Con particolare attenzione ai docenti provenienti dall'estero. A prevederlo - sulla base della presentazione di un progetto di durata quinquennale - è l'articolo 26 del decreto PNRR 1 (conosciuto anche come Dl 152/2023) che interviene sulla legge Gelmini del 2010 ed è ora attuato dal MUR con il DM 367 (06.05.22) in tre articoli.
Con il 1° articolo (Mobilità per chiamata nelle università ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis,5-ter e 5-quater, della legge n. 240 del 2010) è disciplinata la possibilità delle università - che «devono fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione» - di procedere alla chiamata di professori ordinari e associati, in servizio da almeno 5 anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno 5 anni presso università straniere una posizione accademica equipollente. Alla selezione, che consiste nella valutazione di una proposta progettuale, possono partecipare anche i dirigenti di ricerca e primi ricercatori degli enti pubblici, o gli studiosi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
L'articolo 2° (Mobilità per chiamata negli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 11,commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 218 del 2016) estende la stessa procedura agli enti di ricerca. In questo caso, ferma restando la disponibilità delle risorse a bilancio. Anche gli enti di ricerca, avverte il MUR, possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata di personale in servizio da almeno cinque anni presso altri enti pubblici di ricerca. A queste procedure selettive possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'università.
Chiude il decreto ministeriale il 3° e ultimo articolo che affida alle singole università (o enti) il compito di adeguare i propri regolamenti in base alle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa vigente in tema di mobilità. (F: agenpress giugno 2022)