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SENTENZE DI GENNAIO DEL TAR LAZIO RIGUARDANTI L’UNIVERSITA’ (F: Oss. Univ.) PDF Stampa E-mail
  • Con le sentenze 3 gennaio 2022, n. 2 e 8 gennaio 2022, n. 108, il Tar Lazio, Sez. III-bis, ha chiarito che la "qualità della produzione scientifica", criterio che la Commissione deve prendere in considerazione in sede di valutazione delle pubblicazioni in ambito di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 4, lett. c) del D.M. 7 giugno 2016, deve essere valutato – come disposto dal dettato normativo – "sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo".
  • Con sentenza del 9 gennaio 2022, n. 119, il Tar Lazio, Sez. III, ha ritenuto infondata la censura, prospettata dal ricorrente all'esito di una procedura di chiamata per la copertura di un posto come professore associato, secondo cui sarebbe stata illegittima la composizione della Commissione giudicatrice, posto che il Presidente avrebbe dovuto astenersi in ragione della circostanza di aver partecipato ad un comune progetto di ricerca con il controinteressato vincitore della procedura.
  • Con due sentenze ravvicinate, pubblicate rispettivamente il 29 dicembre 2021 dalla Sezione III-bis (n. 13609) e il 7 gennaio 2022 dalla Sezione III (n. 103) il Tar Lazio ha stabilito che le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari, inerente a svolgimento di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario.
  • Con sentenza 31.01.22 n. 1137, ha chiarito, in tema di abilitazione scientifica nazionale, che l'apporto individuale nei lavori in collaborazione non può essere valutato unicamente sulla base del posizionamento del nominativo dell'autore all'interno dei singoli contributi pubblicati "che non può determinare, di per sé, un automatico giudizio sfavorevole sulle pubblicazioni, essendo necessario, a tal fine, un sia pur sintetico giudizio critico sul contenuto delle stesse" (richiamando, a tal fine, TAR Lazio, Roma, sez. VI, n. 569/2021).
  • Con sentenza n. 619 del 19.01.22, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alle differenze che separano i ruoli di ricercatore universitario e dei tecnici laureati, ribadendo l'inammissibilità dell'equiparazione tra ricercatori universitari e tecnici laureati.