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SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PDF Stampa E-mail

Il TAR Lazio, con sentenza 14.02.22 n. 1752, ha annullato il giudizio di una Commissione d'abilitazione scientifica nazionale, chiarendo, sulla valutazione della qualità della produzione scientifica, che non si possa valutare la "contenutezza della produzione scientifica sotto il profilo temporale". Come rileva il Giudice amministrativo, infatti, tale criterio non è previsto dalla normativa settoriale sulla valutazione delle pubblicazioni, giacché non è equiparabile a quanto disposto dal criterio di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D.M. n. 120/2016, che riguarda e allo stesso tempo separa "il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate" e "la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale". (F: Oss Univ 02.22)