Home
DUE SENTENZE DEL TAR LAZIO (13609/2021 E 103/2022) SUI RAPPORTI TRA PROFESSORI E UNIVERSITÀ E AZIENDE SANITARIE PDF Stampa E-mail

Sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l'Università, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sia l'esercizio dell'attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie. Rispetto a queste ultime controversie, infatti, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, perché l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'Azienda sanitaria, con conseguente operatività del principio generale di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1.
Ciò anche in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno affermato che le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente lo svolgimento di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario (F: Oss Univ 02.22)