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ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN). SENTENZE DEL TAR LAZIO (F: Oss. Univ. ott. nov. dic. 2021) PDF Stampa E-mail

Il TAR Lazio (sentenza n. 11019 27.10.21) ha chiarito che per l'ASN la "continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale" (lettera e) D.M. n. 120/2016) non richiede la "annualità" delle pubblicazioni, ma "un'attività di pubblicazione che non sia sporadica, occasionale o troppo diluita nel tempo".
Il TAR Lazio (sentenza n. 11176 02.11.21) ha chiarito che i giudizi espressi ai fini del conferimento dell'ASN non sono sovrapponibili a quelli formulati nel quadro di una procedura di selezione comparativa per il reclutamento a posti di professore universitario di prima e seconda fascia. Il TAR ha infatti precisato che la procedura di attribuzione dell'ASN (abilitazione scientifica nazionale) è una procedura a merito assoluto, tant'è che non sono configurabili controinteressati processuali, viceversa, la procedura di selezione comparativa per il reclutamento dei professori universitari è una procedura a merito comparativo, il che postula un confronto e una valutazione concorrenziale dei candidati.
Inoltre Il TAR Lazio, in tema di ASN, ha chiarito che, qualora il giudizio nei confronti del ricorrente sia stato espresso dalla commissione all'unanimità, non può essere assegnata alcuna rilevanza alla omessa formulazione di giudizi individuali da parte del singolo commissario. Invece, secondo quanto deciso dal TAR, l'interesse al vaglio di legittimità del singolo giudizio affiorerebbe solo nell'ipotesi in cui la valutazione collegiale negativa sia stata espressa a maggioranza, atteso che solo in tal caso l'interessato potrebbe ritrarre una qualche apprezzabile utilità processuale dal sottoporre allo scrutinio del giudice i giudizi individuali dei commissari che si sono espressi in senso a lui sfavorevole.
Il TAR Lazio (sentenza n. 11588 11.11.21) ha ribadito un chiaro principio applicabile a qualsiasi procedura valutativa (in tal caso per l'ASN): non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione per correggere tutti gli elaborati.
Il TAR Lazio (sentenza n. 12655 del 07.12.21) ha chiarito che la valutazione delle pubblicazioni in sede di abilitazione scientifica nazionale si pone in rapporto di totale autonomia con la valutazione operata in sede di referaggio di ciascun singolo lavoro pubblicato. Infatti, "lo svolgimento del referaggio e l'inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell'odierno esame, con la conseguenza che, purché la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell'esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dal giudizio in sede di referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all'interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo".