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STUDENTI. ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO. SENTENZA DEL TAR PDF Stampa E-mail

Con sentenza 22.05.20, n. 5432, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha ribadito che, in tema d'iscrizione ad anni successivi al primo di corsi di laurea a numero programmato, si applicano i principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.01.15, n. 1, la quale ha affermato che a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di "Determinazione delle classi di laurea magistrale", i quali, senza alcun riferimento a requisiti per l'ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, sia con riguardo al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, sia con riferimento al trasferimento da un'università ad un'altra, "secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato". (F: Osservatorio Università)