DDL 1905 Art. 5 c. 3 f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all’arti. 22, comma 9, primo periodo. DDL 1905 Art. 22 c. 9. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2010 e di 1 milione di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Riferimento in norme transitorie (art. 22 DDL 1905) ad Art. 5. Legge 370/1999 (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione). 1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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