Mozione del CUN sulle universita’ telematiche |
II Consiglio Universitario Nazionale in riferimento all’oggetto esprime quanto segue: lo sviluppo di strumenti e metodologie e-learning, idonee ad impartire corsi universitari a distanza, rientra certamente, anche in Italia, tra gli obiettivi di una formazione permanente e ricorrente capace di raggiungere strati sempre più ampi della popolazione. L’offerta formativa a distanza va pensata innanzitutto per essere rispondere alle esigenze di quella popolazione, in generale in età adulta, che già lavora o che per altri motivi non è nelle condizioni di poter affrontare una modalità di formazione in presenza, che richiede orari predeterminati e un impegno quotidiano. Va inoltre rilevato che tale tipologia di formazione assume oggi importanza crescente anche in relazione al fatto che la Commissione e il Parlamento Europeo hanno indicato l’apprendimento lungo l’intero arco della vita (Life Long Learning) tra gli obiettivi prioritari dell’Unione. Peraltro il Consiglio Universitario Nazionale nel suo Parere generale n. 94 del 13 giugno 2003, nell’esprimere apprezzamento per il fatto che anche in Italia venissero adottate norme in materia di formazione a distanza, come già da tempo era avvenuto in molti altri paesi, aveva anche individuato alcune importanti criticità presenti nella norma e aveva chiesto che esse fossero rimosse urgentemente con un nuovo provvedimento correttivo. Le prime norme relative all’istituzione dei corsi di studio a distanza delle Universitàrisalgono alla Legge 27 dicembre 2002, n. 2891 (Finanziaria 2003), che individua in un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con 1 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica), comma. 5. “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.” ...omisssis... il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, lo strumento attuativo per la definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento. La Legge n. 289 stabilisce in maniera sintetica ma con chiarezza che le istituzioni universitarie, già autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale, possono essere anche autorizzate a farlo al termine di corsi di studio impartiti a distanza, purché detti corsi e le istituzioni stesse siano accreditati a tale fine. I criteri e le procedure di accreditamento sono state quindi determinati con il Decreto Interministeriale 17 aprile 20032, nel quale l’Art. 1 comma 13 ribadisce, con altre parole, quanto indicato nella Legge n. 289. Viceversa l’Art. 2 comma 2 del Decreto stesso sembra andare oltre i limiti di delega, laddove stabilisce che una qualsivoglia Istituzione, promossa da soggetti pubblici o privati, una volta riconosciuta secondo i criteri e le procedure previste dal Decreto stesso, divenga Università a tutti gli effetti e possa conferire i titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509, vale a dire: • laurea (L); • laurea specialistica (LS); • diploma di specializzazione (DS); • dottorato di ricerca (DR); • master universitari di primo e di secondo livello. In particolare si sottolinea il fatto che, attraverso il meccanismo di “accreditamento” previsto, viene a costituirsi una procedura autorizzativa molto semplificata, che consente l’istituzione di una nuova tipologia di università, attraverso un canale autonomo e parallelo al sistema esistente, senza che ne siano definiti i requisiti fondamentali e previste le necessarie garanzie. Ne derivano conseguenze paradossali dato che possono essere autorizzati a rilasciare i titoli sopra indicati, incluso quello di dottore di ricerca, istituti che, pur disponendo di una piattaforma tecnologica tecnicamente idonea a fornire didattica a distanza, non possiedono personale docente proprio e non svolgono alcuna attività di ricerca. Si sottolinea in particolare il fatto che molti dei motivi di preoccupazione, già espressi dal CUN nel citato Parere generale n. 94 del 13 giugno 2003, si sono rivelati fondati ed hanno trovato puntuale riscontro anche nel recente documento DOC 04/10 del CNVSU. Si osserva inoltre che, oltre ai corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie (per i quali con Decreto Interministeriale 14 luglio 2006 è stata revocata la possibilità di avviare le procedure di accreditamento), vi sono altri corsi che, per loro specificità formativa, non sono idonei ad essere impartiti con modalità a distanza. Tale situazione si manifesta in tutta la sua evidenza per quei corsi di studio che richiedono attività assistita in laboratori di alta specializzazione; né d’altra parte si ritiene che il problema citato possa essere semplicisticamente aggirato attraverso la stipula di convenzioni, come indicato all’Art. 4, comma 26, dato che gli studenti delle Università Telematiche sono, per loro natura, svincolati da uno specifico territorio. Il Consiglio Universitario Nazionale, nei limiti delle competenze che gli sono assegnate dalla legge, ritiene di dover costantemente operare a garanzia e tutela della qualità del sistema formativo superiore italiano. Per tale motivo, nel formulare i propri pareri questo Consiglio non si può esimere dal segnalare al Sig. Ministro casi e situazioni che appaiono particolarmente critiche o abnormi e che richiedono specifiche decisioni o interventi legislativi urgenti. In tale ottica vanno anche considerati alcuni pareri non favorevoli che questo Consiglio ha formulato su proposte di ordinamenti di corsi di studio da impartire con modalità a distanza. Per quanto premesso il CUN, nel riconfermare quanto già indicato nella propria mozione del 4 maggio 2006, ritiene necessario che il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, anche sulla base dell’esperienza maturata e delle criticità emerse, venga sostanzialmente rivisto per tener conto almeno dei seguenti punti: • escludere dalla possibilità di accreditare determinate classi relative a corsi di studio che, per loro specificità formativa, non sono idonei ad essere impartiti con modalità a distanza; • prevedere che le Università telematiche dispongano di personale docente proprio, in quantità sufficiente a coprire adeguatamente ciascun corso di studio inserito in offertaformativa; |