Home 2016 20 ottobre IN EVIDENZA ASN. UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO RICHIEDEREBBE UN INTERVENTO LEGISLATIVO CHE NE CIRCOSCRIVA E CHIARISCA MEGLIO SIGNIFICATO E PORTATA
ASN. UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO RICHIEDEREBBE UN INTERVENTO LEGISLATIVO CHE NE CIRCOSCRIVA E CHIARISCA MEGLIO SIGNIFICATO E PORTATA PDF Stampa E-mail

Sent. Cons. di Stato, Sezione VI, n. 3626/2016: “Le chiamate riservate agli esterni devono riguardare soggetti (in possesso dell’ASN) che nell’ultimo triennio non abbiano avuto rapporti con l’Ateneo che ha emanato il bando”. La sentenza de qua fa stato, come gli addetti ai lavori sanno, esclusivamente fra le parti; di conseguenza obbliga l’Università soccombente (e solo quella) ad adeguarsi al relativo dispositivo. Ne deriva che quell’Ateneo dovrà necessariamente escludere dalla procedura “riservata agli esterni” quei candidati che abbiano avuto rapporti giuridici, di qualsivoglia specie, con l’Ateneo medesimo, fossero anche – almeno secondo i giudici – poche e striminzite ore di lezione in una Scuola di Specializzazione o, anche, una supplenza d’insegnamento. Il paradigma della sentenza, dunque, è che le chiamate riservate agli esterni devono riguardare soggetti (in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale) che nell’ultimo triennio non abbiano avuto rapporti con l’Ateneo che ha emanato il bando. Il primo incredibile paradosso è quello che potrebbe riguardare un candidato che, in ragione della sua brillante capacità didattica, avendo avuto rapporti, ancorché sporadici (lezioni, seminari, contratti d’insegnamento, ecc.) con tutti gli Atenei italiani, si troverebbe nella incredibile situazione di non poter partecipare ad alcuna procedura riservata, perché la sua situazione giuridica d’interno riguarderebbe, appunto, l’intero sistema universitario nazionale! Sembra a chi scrive che la decisione in commento non escluda questa possibilità, che appare quanto meno paradossale se non assurda. Evidentemente l’interpretazione della norma può e deve essere altra, rispetto a quella, autorevole finché si vuole, dei magistrati di Palazzo Spada e deve ragionevolmente tener conto del contesto (il sistema universitario) in cui trova applicazione la disposizione, cercando di differenziare i rapporti stabili (atti a creare quel favor nei confronti del candidato che sembra preoccupare il giudice amministrativo) da quelli “sporadici e occasionali” come potrebbe essere una supplenza o, ancora, una prestazione didattica presso una Scuola di specializzazione o un Dottorato di ricerca. (Fonte: S. Regasto, http://tinyurl.com/gnud8dk 07-10-16)