Home 2010 03 Maggio Alle universita’ quali enti pubblici autonomi non piu’ agevolazioni sulle imposte
Alle universita’ quali enti pubblici autonomi non piu’ agevolazioni sulle imposte PDF Stampa E-mail
Alle Università non spettano più le agevolazioni in materia d’imposta di registro, ipotecaria e catastale riservate ai trasferimenti degli organi dello Stato; infatti, le università, a seguito della riforma di cui alla legge n. 168/1989, sono enti pubblici autonomi e quindi non sono equiparabili agli organi dello stato. Queste conclusioni emesse dalla sezione tributaria della Cassazione, si leggono nella sentenza n. 9496 12010 depositata nella cancelleria della Corte lo scorso 21 aprile. La legge n. 168/1989, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, ha dettato nuove norme sull'autonomia delle Università. Gli ermellini quindi, passando in rassegna le disposizioni contemplate in questa norma, osservano come, l'articolo 6 comma 1, disponga che le università siano dotate sia di personalità giuridica che di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e possano dotarsi di ordinamenti autonomi, propri statuti e regolamenti. Tuttavia la natura primaria degli interessi e la sottoposizione a controlli statali, non sono elementi sufficienti ad assimilare le università agli organi dello stato. (B. Fuoco, ItaliaOggi 23-04-2010)