Emendamenti al DDL di riforma dell’università |
E’ scaduto alle 18 di Giovedì 11 Marzo il termine per la presentazione degli emendamenti concernenti il DDL di riforma dell'università in discussione alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica del Senato. In attesa che il testo degli emendamenti sia pubblicato la settimana prossima sul sito del Senato, il blog dell'APRI fornisce qualche indiscrezione. Gli emendamenti presentati complessivamente sono oltre 600. Vi sono numerosi emendamenti "trasversali", come quello - ampiamente preannunciato - che estende anche ai ricercatori a tempo indeterminato la possibilità di usufruire di chiamata diretta a professore associato in caso di conseguimento dell'abilitazione nazionale. Un emendamento estende la chiamata diretta anche ai vecchi contrattisti ex legge Moratti. Saltano anche i vincoli che gli atenei dovevano rispettare nel "transitorio" (2/3 dei professori reclutati esterni ai ruoli dell'università banditrice), così come quelli "a regime". Fra gli emendamenti trasversali vi è anche l'estensione delle attuali regole vigenti sul reclutamento dei ricercatori fino all’emanazione di tutti i decreti attuativi, onde evitare la paralisi dei concorsi. Il relatore sen. Giuseppe Valditara in commissione Istruzione del Senato, dove attualmente è all'esame il provvedimento, ha presentato una trentina di emendamenti per velocizzazione alcune attività amministrative degli atenei, valutare, con più attenzione, la qualità dei curricula professionali dei docenti a contratto e consentire alle università più meritevoli, previo accordo con viale Trastevere, di sperimentare nuovi modelli di governance, reclutamento, statuto giuridico. Di seguito la sintesi degli emendamenti Valditara e il link per il loro testo integrale. SINTESI DEGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE sen. VALDITARA: A) si attua pienamente il principio di una autonomia responsabile, snellendo il testo e rendendo dunque più efficienti i meccanismi previsti da numerose norme; B) sono soppressi alcuni commi che sono apparsi maggiormente prescrittivi e dirigisti prevedendo complessi calcoli fondati su minuziosi quozienti, percentuali, numeri a cui le università dovevano rigidamente attenersi sia nel campo della organizzazione interna che nel campo del reclutamento. Il risultato è dunque quello di aver snellito il ddl mantenendo intatti i suoi caratteri innovativi relativi sia alla governance che al reclutamento, migliorandone anzi la funzionalità; 3) si rende il testo ancora più coerente con i principi dichiarati: non è apparso adeguato per esempio far discendere dal giudizio delle singole università la composizione delle liste dei commissari di valutazione; non è parso opportuno che il ministero nomini commissari di concorso; non è risultato coerente con una logica di autonomia responsabile che le università si scelgano i revisori dei conti fra i funzionari ministeriali; è parso opportuno che i procedimenti disciplinari facciano capo direttamente alle università che devono valutare i dipendenti e non ad un organismo politico di giurisdizione domestica come il Cun; si è ritenuto che il nucleo di valutazione debba avere poteri concreti a iniziare dal controllo sulla qualità del curriculum professionale dei docenti a contratto, e che le università debbano poter scegliere modelli alternativi di governance. C) Quanto ai singoli punti: 1) Si precisa che le università sono sede anche di elaborazione e non solo di circolazione di conoscenza. 2) Si introduce una novità molto forte: la possibilità per il ministero, in relazione alla particolare qualità dei risultati raggiunti dai singoli atenei, di stipulare accordi di programma con cui consentire ai singoli atenei meritevoli di sperimentare modelli del tutto innovativi in tema di organizzazione, reclutamento, stato giuridico. 3) Si valorizza l’autonomia statutaria dei singoli atenei prevedendo che possano scegliere da sè come organizzare alcuni aspetti della governance, in particolare scegliendo fra un modello volto a separare i ruoli di presidente del cda e di rettore ovvero volto ad unificarli in una unica persona: nel primo caso si riserva a soli soggetti esterni il ruolo di presidente del cda, per evitare la formazione di possibili spartizioni di tipo politico dei vertici accademici (es.un posto alla maggioranza ed uno alla minoranza) e per impedire che rettori non più rieleggibili possano continuare a governare l’ateneo nella veste di presidenti del cda. Si impedisce così che una eventuale governance duale possa paralizzare l’azione di governo del rettore. 4) Si rafforza il ruolo di controllo e di indirizzo del senato accademico per garantire un più equilibrato rapporto di checks and balances prevedendo che possa proporre mozione di sfiducia con maggioranza dei 2/3; si stabilisce che il rettore deve tener conto anche delle proposte avanzate dal senato nella predisposizione del programma pluriennale di sviluppo, la cui approvazione viene peraltro lasciata alla competenza del cda. 5) Si allarga l’autonomia degli atenei nella definizione della composizione del senato accademico, prevedendo che la elezione dei suoi membri non sia l’unico meccanismo di selezione del senato, ma consentendo eventualmente anche una più funzionale e meno “politicizzata” presenza all’interno del senato dei vertici delle strutture organizzative interne (dipartimenti), tutte peraltro già democraticamente legittimate. 6) Si sposta dalle università al ministero la competenza a nominare funzionari ministeriali fra i revisori dei conti per impedire che il controllato si scelga i controllori. 7) Si attribuisce al nucleo di valutazione il compito di verificare la congruità dei curricula dei docenti a contratto per scoraggiare scelte di favore e abusi. Si introduce il codice deontologico che indirizza verso una considerazione del docente come autentico professionista della conoscenza con la previsione di specifici doveri, oltrechè diritti. 9) Si prevedono accordi di programma volti a migliorare la competitività delle università situate in aree svantaggiate. 10) Si precisa che il Fondo per il merito deve essere finanziato. 11) Si eliminano le deleghe in materia di stato giuridico, prevedendo articoli autonomi in materia di stato giuridico. 12) Sullo stato giuridico si confermano gli obblighi previsti nel ddl per la didattica. Si stabilisce in modo tassativo l’obbligo della certificazione dell’effettivo svolgimento della attività didattica. Si ribadisce che la ricerca deve essere valutata nei risultati e non in base al numero di ore che vi si sono dedicate. Si circoscrive di conseguenza l’ambito di applicazione delle 1500 ore annue al finanziamento dei progetti di ricerca. 13) Si distingue in modo netto fra valutazione interna ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali, riservata alle singole università, che a loro volta vengono valutate sui risultati raggiunti dai professori di appartenenza e valutazione ai fini della costituzione delle commissioni di concorso che viene invece attribuita più propriamente all’Anvur, sulla base di criteri oggettivi di valutazione riferiti alla continuità di presenza scientifica ad alto livello negli ultimi anni. Far dipendere l’ingresso nelle commissioni nazionali di concorso dalle valutazioni effettuate dalle singole università rischiava di penalizzare le università più serie e più rigorose. Si stabilisce altresì che gli scatti non concessi a singoli docenti ritenuti non meritevoli vadano ad incrementare un fondo di ateneo per la premialità. 14) Si definisce un criterio più liberale per le incompatibilità riservando al giudizio delle autorità accademiche la possibilità di svolgere attività esterne, pur mantenendo la incompatibilità fra tempo pieno ed iscrizione ad albi professionali. 15) Si prevede che la decorrenza degli scatti triennali non tocchi lo scatto in corso di maturazione per non ledere diritti quesiti. 16) Si istituisce un fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori per poter pagare di più i docenti più bravi. 17) Si elimina la competenza disciplinare del Cun, secondo il principio che le giurisdizioni domestiche non sono compatibili con una logica di autonomia responsabile e tendono a situazioni di favore. I provvedimenti disciplinari potranno essere assunti direttamente ed esclusivamente dal cda. 18) Si limita ad un anno la durata delle commissioni nazionali di concorso per evitare una concetrazione eccessiva di potere. 19) Si semplificano radicalmente le procedure di reclutamento locale, lasciando inalterati i punti essenziali: preventiva abilitazione nazionale, ovvero titolarità di ruolo corrispondente in università italiana o straniera; bando europeo; valutazione comparativa dei candidati; proposta (si introduce il criterio della maggioranza assoluta) da parte del dipartimento; approvazione della proposta da parte del cda. 20) Si propone che i dottorandi senza borsa non paghino le tasse universitarie. 21) Si semplificano le procedure per il conferimento di assegni di ricerca. 22) Si introduce un esame obbligatorio di lingua straniera per il concorso a ricercatore a tempo determinato. 23) Si estende la chiamata diretta, già prevista per i ricercatori a contratto in possesso di abilitazione a funzioni di professore, anche ai ricercatori a tempo indeterminato. 24) Si elimina la nomina ministeriale dei commissari per i concorsi a posti di ricercatore a contratto su bandi statali, prevedendo che anche per queste procedure di selezione vi sia il sorteggio all’interno di liste di professori di alto livello scientifico. 25) Si prorogano le norme attualmente vigenti in tema di assunzione di docenti e ricercatori fino alla entrata in vigore dei regolamenti di ateneo, che consentiranno il funzionamento dei meccanismi locali di reclutamento. Ciò al fine di evitare il blocco delle assunzioni per i prossimi anni. 26) Si eliminano i controlli preventivi della Corte dei Conti sulle attività delle università, fonte di ritardi e lungaggini burocratiche. Si conservano ovviamente i controlli successivi. 27) Si consente alle università l’esercizio di attività imprenditoriali. Testo integrale degli emendamenti del relatore di maggioranza sen. Valditara: http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=frondaprecaria.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Ffrondaprecaria.files.wordpress.com%2F2010%2F03%2F1905-relatore.doc Tra i numerosi emendamenti presentati dal PD (si veda http://www.partitodemocratico.it/dettaglio/96142/universita_ecco_i_nostri_em) si segnala quello che prevede il pensionamento dei professori universitari a 65 anni (e 40 anni di contributi). |