Home 2015 20 gennaio RICERCA. RICERCATORI NOVITÀ PER I RICERCATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA NEL COMMA 14 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
NOVITÀ PER I RICERCATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA NEL COMMA 14 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 PDF Stampa E-mail

La novità apportata dal DdL stabilità 2015 - Il comma 14 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2015, approvata in via definitiva dalla Camera, prevede che all'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».
Ai fini delle imposte sui redditi viene, quindi, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i sette (non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (non più due) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
(Fonte: fiscalfocus.info 23-12-2014)