Home 2013 11 febbraio 11 Febbraio RICERCA. A CHI SPETTA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SCIENTIFICITÀ DELLE PUBBLICAZIONI?
RICERCA. A CHI SPETTA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SCIENTIFICITÀ DELLE PUBBLICAZIONI? PDF Stampa E-mail

Una legge dello Stato, ancora in vigore, la l. 9 gennaio 2009, n. 1, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, nel suo art.3-ter, intitolato “Valutazione dell’attività di ricerca” dispone al comma 2 che “I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca”, ossia quella che oggi sarebbe ANVUR, costituita come erede di quelle competenze. Il Consiglio Universitario Nazionale, come noto, esiste invece ancora. Dunque, in base a questa legge, al CUN competerebbe formulare la proposta per la definizione dei criteri di scientificità delle pubblicazioni, riviste e non solo, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca. Spetterebbe poi al Ministro sottoporre la proposta del CUN al parere di ANVUR e su queste basi fissarli con apposito decreto. Una legge può essere modificata o abrogata solo da una legge. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 menziona la categoria delle “pubblicazioni scientifiche” (es. art. 16, co. 3, lett. a), ma nulla dice di nuovo in merito a chi abbia la competenza a stabilire quali siano le pubblicazioni da considerare scientifiche, anche ai fini delle valutazioni dell’attività di ricerca funzionale alle Abilitazioni Scientifiche Nazionali. Dunque, la l. n. 240/2010 sembra tener fermo quanto disposto dalla legge del 2009, ossia competenza propositiva del CUN e solo consultiva di ANVUR. Quando e com’è successo invece che ANVUR sia diventata il solo soggetto competente a stabilire i criteri di scientificità?
Per limitarci anche e solo alle valutazioni dell’attività di ricerca funzionali al conferimento delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali, non è successo con il DM 76/2012. Nel dettare i criteri e i parametri sulla base dei quali le Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale dovranno esprimere il proprio motivato giudizio, il decreto ministeriale, che comunque non potrebbe mai modificare una legge dello Stato, essendo fonte subordinata e perciò tenuto a rispettarla, effettua analoghi riferimenti alle “pubblicazioni scientifiche”, ma di nuovo nulla dice in merito a chi competa stabilire il carattere della scientificità. Anche nei suoi allegati si limita ad assegnare ad ANVUR la suddivisione in tre classi di merito delle riviste scientifiche (v. All. B), ma non dice che spetta ad ANVUR stabilire la scientificità delle riviste e delle altre pubblicazioni. Dunque? Chi ha assegnato ad ANVUR il compito di assorbire le competenze che la legge assegna al CUN in merito alla definizione dei criteri di scientificità delle pubblicazioni funzionali alla valutazione dell’attività di ricerca? Sembra proprio che sia stata ANVUR stessa ad assegnare a sé questa competenza, con la famosa delibera n. 50 del 2012, dove è giunta sino a prevedere, nei suoi artt. 8 e 9, la costituzione di appositi Gruppi di lavoro ai quali affidare l’elaborazione dei criteri per la definizione di scientificità delle riviste e delle altre pubblicazioni e a costruire nel suo art. 11 una procedura complessa entro la quale entrano tutti: società scientifiche, Gev, Gruppi di lavoro, ANVUR stessa, ma non il CUN. Dunque? Siamo sicuri che ANVUR con la delibera n. 50, un semplice atto amministrativo da lei stessa pensato e scritto, possa avocare a sé una competenza che, proprio ai fini della valutazione dell’attività della ricerca, una legge dello Stato, ancora vigente, attribuisce in via principale al CUN?
(Fonte: redazione roars 14-01-2013)