Home 2012 16 Luglio REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA (D.L. 95 6/7/12). NORME PER L’UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA
REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA (D.L. 95 6/7/12). NORME PER L’UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA PDF Stampa E-mail

Il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (GU n. 156 del 6-7-2012  - Suppl. Ordinario n.141. Entrata in vigore: 07/07/2012), c.d. Spending review, non ha varato il taglio di 200 milioni al Fondo di finanziamento ordinario delle università che fino all’ultimo momento era previsto. Ha comunque introdotto per l’università provvedimenti che modificano in modo sostanziale alcuni meccanismi fondamentali del finanziamento e del reclutamento quali la possibilità di aumentare le tasse universitarie e il blocco del turnover al 20% fino al 2014 compreso del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato.
Seguono i testi integrali dei commi degli articoli che riguardano università e enti di ricerca.

Articolo 5, comma 7 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).
A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto…non può superare il valore nominale di 7,00 euro. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.

Articolo 7 (Riduzione della spesa dei Ministeri), comma 42.
All’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole “contribuzione studentesca” sono inserite le seguenti “degli studenti italiani iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”; b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle seguenti “dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.”.

Articolo 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali), commi 3 e 4.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
4.
Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.

Articolo 12 (Soppressione di enti e società), commi 1, 2, 3.
1. L’INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all’Ente risi le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all’Ente risi.

Articolo 14 (Riduzione delle spese di personale), commi 3 e 4.3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole “Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per il triennio 2009-2011” e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” e all’ultimo periodo le parole “del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.

Articolo 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili), comma 4.
La dotazione del Fondo di intervento integrativo  per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla  legge  11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.