Home 2012 16 Luglio ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. INCOSTITUZIONALE VALUTARE SECONDO CRITERI APPENA INTRODOTTI LE PUBBLICAZIONI PREGRESSE
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. INCOSTITUZIONALE VALUTARE SECONDO CRITERI APPENA INTRODOTTI LE PUBBLICAZIONI PREGRESSE PDF Stampa E-mail

Il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) ha recentemente emanato il regolamento per le prossime abilitazioni nazionali ai ruoli di professore associato e ordinario. Una delle novità è che un professore non potrà far parte di una commissione se la sua produzione scientifica è inferiore alla mediana degli ordinari nel settore scientifico in questione. L'ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca) farà una graduatoria dei professori ordinari sulla base di alcuni criteri, chiaramente indicati nel regolamento e facilmente controllabili da chiunque (e diversi a seconda delle discipline). Solo i professori che si trovano nella metà superiore di tale graduatoria (sopra la mediana, cioè) potranno fare domanda di diventare commissari e la commissione sarà sorteggiata fra loro. Stesso criterio vale per i candidati: non puoi diventare professore ordinario se hai meno pubblicazioni della mediana degli ordinari negli ultimi dieci anni o professore associato se hai meno pubblicazioni della mediana degli associati. Poi le commissioni potranno giudicare ciascun candidato e dichiararlo idoneo. L'idoneità è condizione indispensabile per accedere ai concorsi che le università bandiranno per assumere i nuovi professori.
Sembra tutto ragionevole, no? (Si, lo sappiamo, per molti la risposta è no, ma noi pensiamo che sia si). Non sembra desiderabile che professori di provata scarsa qualità possano decidere chi diventerà professore, né che lo diventino candidati essi stessi di scarsa qualità. Però c'è un però: essere scarsi è un diritto acquisito! Eccolo detto nientepopodimeno che da Sua Eccellenza Chiarissimo Professore Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida in una lettera ai presidenti delle società scientifiche di Area 12. “Come può una classificazione essere fatta adesso ed estendersi ai dieci anni precedenti?” dice Onida a IlSussidiario.net. E dove sta l’incostituzionalità, professore? Precisamente in questa retroattività, perché si lede il principio di tutela dell’affidamento. Il cittadino deve potersi fidare dello stato di diritto e nutre una legittima aspettativa a che le regole non vengano cambiate arbitrariamente. Possono gli studiosi aver operato e scritto sulla base di una normativa e di conseguenza di una classificazione delle riviste scientifiche non esistente? A quanto pare, si vuole questo. Si dice loro: “Non lo sapevate, ma i vostri passati lavori appartengono a riviste A, B o C”. Valutare non si deve? Certamente si deve valutare. È giusto arrivare ad una classificazione di merito scientifico del lavoro dei docenti, ma non cambiando le carte in tavola, a posteriori. Si sarebbe dovuto dire: vi avvertiamo che dal tale momento in poi le vostre pubblicazioni saranno considerate di classe A o B o come le si voglia chiamare. In tal caso uno sa come regolarsi. Ma non si possono valutare secondo criteri appena introdotti le pubblicazioni pregresse. Questa è l’incostituzionalità grave che abbiamo rilevato. Grave perché lede il principio di uguaglianza? Di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento. La Corte costituzionale è particolarmente severa nel controllare le scelte del legislatore quando operano retroattivamente. Consideriamo poi che non abbiamo a che fare con una legge, ma con un comune decreto ministeriale. Che cosa chiedete al ministro Profumo? Auspichiamo che si giunga alla soppressione di quel punto dell’allegato B al Regolamento contenente la retroattività (nota di PSM: quello che valuta le pubblicazioni scientifiche classificandole in tre fasce, A, B e C, estendendo la classificazione del lavoro scientifico dei candidati ai 10 anni che precedono il Regolamento). Non abbiamo alcuna intenzione di bloccare le abilitazioni nazionali, che anzi prima vengono fatte, meglio è.
(Fonti: F. Drago e G. Zanella, noisefromamerika.org 26-06-2012; ilsussidiario.net 03-07-2012)