Home 2012 16 Luglio NUOVO ORDINAMENTO FORENSE. CONTRASTI CON LA COSTITUZIONE E CON LA DIRETTIVA 98/5/CE
NUOVO ORDINAMENTO FORENSE. CONTRASTI CON LA COSTITUZIONE E CON LA DIRETTIVA 98/5/CE PDF Stampa E-mail

La riforma sta per raggiungere il traguardo: due settimane fa la commissione Giustizia della Camera ha acceso il verde del semaforo, adesso tocca all’Aula, poi il timbro finale del Senato. Il nuovo testo ridisegna la professione d’avvocato, sotto lo sguardo compiaciuto del Consiglio nazionale forense e dei 133 avvocati eletti in Parlamento. Una lobby? No, una corporazione, che rischia suo malgrado di riesumare la Camera dei fasci e delle corporazioni. Non a caso la nuova legge, per aggiornare la vecchia disciplina brevettata dal Regime nel 1933, assegna ai Consigli locali e a quello nazionale una funzione di «rappresentanza istituzionale». L’espressione è copiata per l’appunto dalla dottrina fascista delle corporazioni, e non era mai stata usata prima d’ora nell’ordinamento repubblicano. Perché la Carta del 1947 colloca la dimensione associativa in uno spazio di libertà, rigettando l’idea di rappresentanza necessaria, nonché uno Stato nei panni del tutore rispetto alle formazioni sociali. Succede tuttavia l’opposto, con buona pace della Costituzione. Mentre la crisi economica ci morde alle caviglie, mentre l’unità degli italiani è lacerata da congreghe e camarille armate l’una contro l’altra, avremmo bisogno come l’aria di liberalizzazioni autentiche, energiche, efficaci. Ma per ottenerle è necessario tagliare un po’ le unghie agli ordini professionali, lascito imperituro del fascismo. Che invece con la riforma prossima ventura avranno il loro nuovo campione: il Consiglio nazionale forense.
Quest’ultimo somma, infatti, funzioni normative, consultive, di proposta, giurisdizionali. È legislatore e giudice: il vecchio Montesquieu, padre della separazione dei poteri, finirà per rivoltarsi nella tomba. Vigila sull’esame di Stato, che peraltro non ha mai impedito l’elefantiasi del sistema (l’Italia ha 5 volte gli avvocati della Francia). Bacchetta i reprobi, anche se poi cane non mangia cane: nel 2010, su 230 mila avvocati, i procedimenti disciplinari pervenuti al Consiglio nazionale forense sono stati 334. Impartisce lezioni di diritto, dato che la riforma obbliga i tirocinanti a frequentare corsi gestiti dal Cnf, anziché dalle università. Infine tiene chiusa a chiave la cassaforte del tesoro. Dove la riforma deposita tre nuove perle, per la gioia degli italiani.
Primo: agli avvocati viene riservata l’esclusiva sulle attività di consulenza legale, anche fuori dal processo. Insomma Clinton e Blair possono redigere un parere, Monti no. Un giro di vite sulla libertà di concorrenza, nonostante la segnalazione dell’Antitrust nel settembre 2009, le raccomandazioni del Fondo monetario internazionale, la lettera della Bce inviata nell’agosto 2011. Secondo: limiti agli avvocati stranieri, ancora una volta in contrasto con la direttiva 98/5/Ce, che invece facilita l’esercizio della professione forense negli Stati europei diversi da quello d’origine. Terzo: obbligo di esercizio continuativo della professione. Significa – verosimilmente – fatturato minimo da garantire, altrimenti l’ordine forense ti sfila la toga. Tuttavia il governo deve ancora esercitare una delega sugli ordinamenti professionali, i cui principi sono l’opposto del testo di riforma. Sicché delle due l’una: o la disciplina parlamentare entrerà in vigore prima di quella predisposta dall’esecutivo, e allora verrà abrogata dopo qualche settimana; oppure succederà il contrario, saranno gli avvocati in Parlamento ad abrogare i tecnici al governo.
(Fonte: M. Ainis, Corsera 19-06-2012)