Home 2012 16 Luglio RACCORDARE LA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI AL CORSO DI LAUREA CHE SCEGLIERANNO APPLICANDO L’ARTICOLO 6 DEL D.M. 270/2004
RACCORDARE LA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI AL CORSO DI LAUREA CHE SCEGLIERANNO APPLICANDO L’ARTICOLO 6 DEL D.M. 270/2004 PDF Stampa E-mail

Gli studenti che si iscrivono ai vari corsi di laurea degli atenei italiani provengono da esperienze formative diverse, e hanno preparazioni iniziali diverse. Perciò numerosissimi studenti si trovano nella necessità di recuperare lacune formative che in molti casi sono profonde. Gli atenei dovrebbero creare un raccordo virtuoso con gli istituti di istruzione secondaria. Qui per raccordo virtuoso si intende un rapporto tra le due istituzioni che permetta agli studenti di accordare la loro preparazione al corso di laurea che sceglieranno. L’articolo 6 del D.M. 270/2004 affronta questo problema. Cosa dice esattamente l’art. 6? (I) In primo luogo, l’art. 6 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo devono definire preventivamente il corpus delle conoscenze richieste per l’accesso ai singoli corsi di studio. Ad esempio, allo studente che intende iscriversi al corso di laurea in ingegneria l’ateneo deve dire quali sono le conoscenze di cui deve già essere in possesso. (II) In secondo luogo, l’ateneo deve verificare se lo studente sia in possesso delle conoscenze richieste per l’accesso, attraverso una prova iniziale di verifica. È chiaro che il contenuto della prova iniziale deve essere adattato al corso di laurea a cui lo studente si è iscritto. Non sarebbe saggio prevedere che la stessa prova iniziale venga assegnata a chi si iscrive a lingue e a chi si iscrive a ingegneria.
(III) In terzo luogo, l’art. 6 stabilisce che, se l’esito della prova iniziale non è positivo, gli atenei devono prevedere specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Questo è un punto molto importante per l’applicazione dell’art. 6. Occorre distinguere tra i due aspetti che formano un’applicazione accorta dell’art. 6 (e in particolare proprio dalla predisposizione di obblighi formativi aggiuntivi).
Il primo aspetto si qualifica per l’effetto virtuoso retroattivo che verrebbe ad avere: quello di spronare gli studenti delle scuole secondarie superiori ad accordare la loro preparazione al corso di laurea che sceglieranno. Si tratta evidentemente di un passo importante verso la soluzione del problema posto in premessa. Il secondo aspetto è che se vogliamo evitare di applicare l’art. 6 in modo che sia un modo surrettizio per ripristinare il numero chiuso anche per corsi di laurea che non sono ad accesso programmato, gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere configurati in modo da evitare che l’esito negativo della prova iniziale venga interpretato come un marchio indelebile, una distinzione irreversibile tra chi è bravo e chi non lo è.
(Fonte: F. De Biase, roars 04-07-2012)