Home 2012 12 Aprile TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESORERIA UNICA
TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESORERIA UNICA PDF Stampa E-mail

Il testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), intitolato: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53) reca i seguenti articoli che riguardano l’università:
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
Art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.