Home 2012 18 Marzo RECLUTAMENTO. DLGS PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO. DOCUMENTO DELLA CRUI
RECLUTAMENTO. DLGS PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO. DOCUMENTO DELLA CRUI PDF Stampa E-mail
La CRUI in vista del passaggio parlamentare dello “schema di decreto recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (n. 437) in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lettere b) e c) della L. 30/12/2010 n. 240 secondo i principi normativi e i criteri direttivi di cui al c. 4, lettere b), c), e) ed f) e al c. 5.”, ha approntato un primo documento di valutazione in merito, che qui viene sintetizzato riguardo ai punti salienti.
In linea generale del provvedimento non si può in primo luogo non lamentare un’impostazione dirigistica, su base esclusivamente algoritmica, delle politiche gestionali delle Università, già alle prese con l’intera gamma dei decreti attuativi della L. 240/2010 e con la complessa attivazione dei principi della contabilità economico-patrimoniale. Non si può chiedere alle Università italiane, a fronte di un numero di docenti drammaticamente calato (-10,5% nel triennio 2009-2011) e di una conseguente offerta formativa pericolosamente decurtata, di continuare a decrescere anche negli anni successivi al triennio “emergenziale” appena trascorso. Un’ulteriore riduzione del numero di docenti e di ricercatori avrebbe un immediato riflesso negativo sulla capacità del sistema di competere nel contesto europeo. Il provvedimento incide, aggravandola, su una situazione di partenza estremamente differenziata fra gli Atenei. Una vera e propria sperequazione la cui esistenza è riconosciuta dalla stessa legge 240/2010. L’applicazione dei medesimi valori parametrici in situazioni così differenti rischia di pregiudicare in partenza la posizione degli Atenei storicamente sottofinanziati. L’applicazione rigida del sistema di turn-over previsto da questo decreto comporterebbe una riduzione progressiva degli organici, già pesantemente decurtati nel corso dell’ultimo triennio e su livelli molto ridotti in qualunque confronto internazionale. La procedura delineata nel provvedimento, declinata con le soglie definite nel testo, porta a un’estrema compressione dei punti organici complessivi disponibili per tutto il sistema (un sostanziale dimezzamento), solo parzialmente compensata dall’erogazione di punti organico del “piano associati”. Si deve poi lamentare la mancanza di un qualunque riferimento specifico alle Università che abbiano intese con le Regioni per la conduzione di ospedali universitari o di Aziende Ospedaliero-Universitarie Integrate, nei cui confronti hanno un obbligo di copertura delle posizioni di vertice e quindi precisi obblighi di spesa per questo personale, in particolare tecnico e amministrativo. Le spese sostenute dagli Atenei dovrebbero avere un doppio riconoscimento: un alleggerimento al numeratore ma, soprattutto, un’integrazione a denominatore con risorse provenienti dal SSN. Non appare infine più rinviabile l’introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso (art. 8). In particolare si richiede che lo stesso sia calcolato con riferimento a parametri europei riferiti a Paesi di analoga importanza economica.
Nelle osservazioni specifiche, con riferimento all’art. 5, c. 4, rileva il problema derivante dai limiti di cui al DPR 306/1997 ovvero dal limite del 20% sui trasferimenti dello Stato come tetto degli introiti da tasse e contributi. La CRUI propone in merito diverse soluzioni, sostanzialmente speculari fra loro: a) la possibilità di computare tasse e contributi a denominatore esclusivamente fino alla concorrenza del limite di legge esistente; b) la possibilità di computare tasse e contributi rapportandoli a un limite dello 0,2 rispetto all’FFO teorico che discende dal modello di ripartizione (art. 11 della L. 240/2010) o all’FFO standard già sopra richiamato; c) mantenere un tetto di garanzia esclusivamente fino a una certa soglia di reddito; d) la pura e semplice abrogazione dell’art. 5 del DPR 306/97.”
(Fonte: resoconto sommario assemblea crui, 23-02-2012)