Home 2012 18 Marzo RICERCA. CNGR (COMITATO NAZIONALE DEI GARANTI DELLA RICERCA). LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
RICERCA. CNGR (COMITATO NAZIONALE DEI GARANTI DELLA RICERCA). LA SELEZIONE DEI COMPONENTI PDF Stampa E-mail
Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità devono essere disposte unicamente dalle leggi. Così è sempre stato ribadito da tutti i giudici, a partire dalla Corte Costituzionale. Il 28 febbraio scorso è comparso il bando pubblico per la selezione dei componenti il CNGR. Il CNGR è stato istituito con la legge “Gelmini” (l.240/2010, art. 21); composto “da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale”, con compiti relativi alla valutazione e alla selezione dei progetti di ricerca (in particolare PRIN e FIRB).  Nulla si dice nella legge in merito a chi possa o non possa candidarsi e far parte di questo comitato. Il paragrafo del bando relativo ai requisiti per la candidatura riporta invece quanto segue: Non devono far parte, come componenti effettivi, alla data di scadenza del presente avviso, di altri comitati (o consigli o commissioni) permanenti, direttivi o consultivi, esistenti presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o presso il Ministero della Salute, o presso l’ANVUR, né esercitare la rappresentanza legale di università o enti pubblici di ricerca. E’ dunque solo il bando, ossia un semplice atto amministrativo, a stabilire “chi può” e “chi non può” presentare la propria candidatura. In ogni caso, quale che sia il giudizio, eventualmente anche positivo, che si possa dare di queste ragioni di incompatibilità/ineleggibilità, il bando CNGR, decidendo di fare a meno del legislatore, lascia davvero un po’ attoniti.
(Fonte: A. Banfi, roars 10-03-2012)