Home 2012 30 Gennaio RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO NON CONFERMATI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO NON CONFERMATI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ PDF Stampa E-mail
L’art. 15 dello schema di decreto legislativo sulla valorizzazione dell’efficienza delle università dispone che ai ricercatori a tempo indeterminato non confermati è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico pari al 70% di quello dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità che, invece, l’art. 1, c. 2, del D.L. 7/2005, riconosceva dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma. La relazione illustrativa precisa che l’incentivo interviene in risposta alla necessità di gratificare economicamente il fattore lavoro e renderlo partecipe degli obiettivi di qualità perseguiti dal sistema complessivo. All’onere derivante si provvede, per il 2011 - come già disposto dall’art. 29, c. 22, primo periodo, della L. 240/2010 -, nel limite massimo di 11 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al cofinanziamento di assegni di ricerca, di cui all’art. 5, c. 1, della L. 370/1999. In base all’AIR, i ricercatori interessati sono 1375. La relazione tecnica ricorda che, come già illustrato nella relazione tecnica al progetto di legge di riforma universitaria (A.S. 1905), si tratta di un onere una tantum, ragione per la quale la copertura è limitata al 2011.