Home 2012 30 Gennaio DOTTORATO DI RICERCA. OBIEZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA NUOVA DISCIPLINA
DOTTORATO DI RICERCA. OBIEZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA NUOVA DISCIPLINA PDF Stampa E-mail
Con un parere, il 9 gennaio 2012 il Consiglio di Stato si è espresso sullo Schema recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca presentata dal precedente governo in settembre. Dopo la frenata al piano di attuazione delle abilitazioni, i giudici di Palazzo Spada muovono obiezioni su un altro tassello cruciale della riforma (la disciplina del dottorato di ricerca) inviato per il parere di legittimità. Due, in particolare, le obiezioni sul testo. La prima è sulla mancanza della «relazione preliminare di analisi d’impatto regolamentare» (AIR) e della relazione «tecnico normativa» (ATN). Senza le quali , rilevano í giudici, non si può effettuare un compiuto esame dell'intervento regolatore, ed è per questo, infatti, che se ne «chiede l'invio». Seconda obiezione: a parere del CdS, il complesso delle previsioni contenute nel regolamento non si limita a definire «criteri generali e parametri per l'esercizio della potestà regolamentare da parte dei soggetti accreditati», ma estende l'area d’intervento «all’introduzione di analitiche prescrizioni, riservate, in parte, quanto meno all'autonomia universitaria». In sostanza lo schema in questione ha allargato il raggio di competenza, quando, invece, la norma primaria (articolo 4 della legge n. 240/10) demandava a un successivo DM la disciplina delle modalità di accreditamento e delle condizioni di revoca delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, così come la definizione dei criteri e dei parametri in ai quali i soggetti accreditati disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato. Le future scuole di dottorato, infatti, per essere accreditate dovranno passare il vaglio dell'ANVUR. Il CdS rileva, poi, che «analoghe perplessità» suscita la previsione dell'introduzione delle scuole di dottorato (nell'art. 7 dello schema di regolamento), giacché, di questa ipotesi ordinamentale, non vi è traccia nella norma primaria. Infine, per il CdS, sono necessari ulteriori chiarimenti circa le modalità relative al contributo annuale al finanziamento dei dottorati attivati dalle università. In conclusione, la sezione dei giudici suggerisce di «rimeditare» il testo alla luce delle considerazioni esposte con l'obiettivo di arrivare a una maggiore coerenza con la norma originaria.
(Fonte: B. Pacelli, ItaliaOggi 10-01-2012). Parere consiglio di stato 4820.