Home 2012 10 Gennaio STUDENTI. RICONOSCIUTO ALLO STUDENTE CHE NON LAVORA IL DANNO DA RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA
STUDENTI. RICONOSCIUTO ALLO STUDENTE CHE NON LAVORA IL DANNO DA RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA PDF Stampa E-mail
Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.11.2011 n° 25571 (Simone Marani). Anche lo studente che si trovi privo di un'attività lavorativa ha diritto al risarcimento del danno da ridotta capacità lavorativa. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25571. Premesso che la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, potendo essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno, la Suprema Corte sottolinea che, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine.
(Fonte: S. Marani, Altalex  21-12-2011)