Home 2011 27 Dicembre SOCIETA’ PROFESSIONALI
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Le misure di liberalizzazione creano opportunità per gli stessi professionisti, ma vanno applicate a tutti (si parla di rado dei notai, categoria a numero chiuso). Finalmente l'articolo 10 della legge di stabilità dà il via alle società professionali, strumento essenziale per svolgere l'attività in modo moderno. Le società tra avvocati (stp) introdotte nel 2001 sono rimaste inutilizzate perché le regole erano troppo rigide. Ma anche la nuova legge rischia di avere scarso impatto senza chiarimenti e integrazioni. Che ne sarà delle associazioni professionali, finora unica rudimentale forma organizzativa: se ne potranno costituire di nuove e con quali regole (nome, membri, responsabilità) visto che la legge del 1939 è stata (finalmente) abrogata? Probabilmente dovrebbero essere assimilate alle società semplici: chi vuole soltanto dividere le spese può fare un contratto senza rilevanza esterna o una società di mezzi. Poi bisogna far funzionare le società in nome collettivo, chiarendone le regole fiscali. Come disse l'Agenzia delle Entrate per le stp, si tratta di reddito professionale, quindi va tassato per cassa visto che l'oggetto esclusivo è la professione. Tuttavia, perché le società decollino, la responsabilità dei soci non può estendersi agli errori professionali degli altri soci, come invece vorrebbe la contro-riforma introdotta in Senato nel disegno di legge sull'ordinamento forense. Le società di capitali (almeno le srl) sono ammesse quasi ovunque in Europa: bene quindi averle permesse anche qui, ma bisogna chiarire se essendo professionali si applicano le regole fiscali (tassazione per cassa e trasparenza?) e il regime previdenziale delle società di persone. L'ingresso di capitali esterni nelle società professionali può aiutare soprattutto le piccole realtà a finanziarsi, ma è ammesso solo in Spagna (entro il 25%) e in Inghilterra, e con articolate tutele per l'indipendenza dell'attività professionale. L'indipendenza dell'avvocato è un cardine dello stato di diritto. Il nostro articolo 10 invece non pone limiti: i soci esterni potrebbero anche controllare la società e l'attività professionale. Questo è un salto nel buio, non strettamente richiesto dalla Ue e crea grandi resistenze. Vista l'urgenza di attuare senza intoppi le riforme essenziali è saggio per ora limitare l'ingresso di capitali esterni, al più a investimenti di minoranza e senza diritti di voto e rappresentanza.
(Fonte: Repubblica Affari e Finanza 12-12-2011)